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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  ordinanza n. 11247 depositata il 26 aprile 2024 – Il legislatore ha disposto la sospensione dei versamenti per eventi sismici, e la riduzione al 40% delle imposte dovute, con riferimento a tutti i contribuenti, senza distinguere tra coloro che erano in regola con gli adempimenti tributari e quelli che non lo erano. In conseguenza la pretesa dell’Amministrazione finanziaria secondo cui dovrebbe corrispondere i tributi non nella misura ridotta prevista dal legislatore, bensì in misura integrale, risulta illegittima

Il legislatore ha disposto la sospensione dei versamenti per eventi sismici, e la riduzione al 40% delle imposte dovute, con riferimento a tutti i contribuenti, senza distinguere tra coloro che erano in regola con gli adempimenti tributari e quelli che non lo erano. In conseguenza la pretesa dell'Amministrazione finanziaria secondo cui dovrebbe corrispondere i tributi non nella misura ridotta prevista dal legislatore, bensì in misura integrale, risulta illegittima

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10065 depositata il 15 aprile 2024 – La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del del lavoratore

La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  ordinanza n. 10649 depositata il 22 aprile 2024 – In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso

In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9125 depositata il 5 aprile 2024 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10948 depositata il 23 aprile 2024 – Ai fini dell’individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, l’autonomia reciprocamente esistente tra il rapporto di lavoro e il rapporto contributivo fa sì che l’obbligo di contribuzione possa sussistere indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte oppure che quest’ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, di talché, sebbene in astratto le somme corrisposte in esecuzione di una transazione debbano considerarsi estranee rispetto all’obbligo di contribuzione, dipendendo da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, a diverse conclusioni può pervenirsi allorché si provi che nell’accordo transattivo sussistono comunque poste di sicura natura retributiva e collegate intrinsecamente al sottostante rapporto di lavoro

Ai fini dell'individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, l’autonomia reciprocamente esistente tra il rapporto di lavoro e il rapporto contributivo fa sì che l’obbligo di contribuzione possa sussistere indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte oppure che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, di talché, sebbene in astratto le somme corrisposte in esecuzione di una transazione debbano considerarsi estranee rispetto all’obbligo di contribuzione, dipendendo da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, a diverse conclusioni può pervenirsi allorché si provi che nell'accordo transattivo sussistono comunque poste di sicura natura retributiva e collegate intrinsecamente al sottostante rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 14714 depositata il 10 aprile 2024 – La contraddittorietà di giudicati, che è condizione per l’ammissibilità della richiesta di revisione, va distinta dalla condizione per l’accoglimento della richiesta stessa. Da tale diversità consegue che l’esistenza di una sentenza penale irrevocabile, che affermi fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione

La contraddittorietà di giudicati, che è condizione per l'ammissibilità della richiesta di revisione, va distinta dalla condizione per l'accoglimento della richiesta stessa. Da tale diversità consegue che l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile, che affermi fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11044 depositata il 24 aprile 2024 – E’ inammissibile per difetto d’interesse il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all’emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico

E' inammissibile per difetto d'interesse il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 11198 depositata il 26 aprile 2024 – Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo di previdenza complementare ed il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato e il ripristino della titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo

Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo di previdenza complementare ed il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato e il ripristino della titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo

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