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CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7413 depositata il 20 febbraio 2024 – In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7217 depositata il 19 febbraio 2024 – In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile

In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4451 depositata il 20 febbraio 2024 – L’ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato

L’ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all’art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3885 depositata il 12 febbraio 2024 – In tema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie l’istituto della continuazione, delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz’altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali ed allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l’interruzione solo per quelle successive

In tema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie l'istituto della continuazione, delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz’altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali ed allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l'interruzione solo per quelle successive

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1476 depositata il 15 gennaio 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi appunto valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro

In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi appunto valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sez. n. 5, sentenza n. 851 depositata il 4 settembre 2023 – La presunzione legale di residenza pone a carico del contribuente l’onere di provare, con elementi di fatto certi e documentati, il contrario nei casi in cui nel territorio italiano per le società o enti che detengano partecipazioni di controllo in società o enti residenti, qualora il controllo sia realizzato da soggetti residenti in Italia

La presunzione legale di residenza pone a carico del contribuente l'onere di provare, con elementi di fatto certi e documentati, il contrario nei casi in cui nel territorio italiano per le società o enti che detengano partecipazioni di controllo in società o enti residenti, qualora il controllo sia realizzato da soggetti residenti in Italia

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. n. 614, sentenza n. 1686 depositata il 30 agosto 2023 – L’ammissibilità di una spesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve essere valutata esclusivamente in base al dato letterale della norma primaria (D.L. n. 145/2013) e secondaria (Decreto interministeriale del 27.5.2015)

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. n. 614, sentenza n. 1686 depositata il 30 agosto 2023 L’ammissibilità di una spesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve essere valutata esclusivamente in base al dato letterale della norma primaria (D.L. n. 145/2013) e secondaria (Decreto interministeriale del 27.5.2015) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 4642 depositata il 21 febbraio 2024 – La parte ricorrente, nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’asserita definizione integrale del debito, ha, in concreto, manifestato una chiara carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del ricorso, sicché, pur non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere ovvero l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione agevolata, il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse

La parte ricorrente, nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'asserita definizione integrale del debito, ha, in concreto, manifestato una chiara carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del ricorso, sicché, pur non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere ovvero l'estinzione del giudizio per l'avvenuta definizione agevolata, il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse

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