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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3963 depositata il 13 febbraio 2024 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3470 depositata il 7 febbraio 2024 – In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. n. 14, sentenza n. 4942 depositata il 25 agosto 2023 – I Centri di Trasmissione Dati (CTD) sono soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. n. 14, sentenza n. 4942 depositata il 25 agosto 2023 I Centri di Trasmissione Dati (CTD) sono soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse - presupposto soggettivo ed oggettivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 13853/1/21 depositata il 13.12.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. n. 3, sentenza n. 528 depositata il 22 agosto 2023 – Nell’ambito dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni sottoposte al regime del risparmio amministrato, il criterio per determinare il costo di acquisto delle partecipazioni è il costo medio ponderato

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. n. 3, sentenza n. 528 depositata il 22 agosto 2023 Nell'ambito dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni sottoposte al regime del risparmio amministrato, il criterio per determinare il costo di acquisto delle partecipazioni è il costo medio ponderato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sez. n. 23, sentenza n. 2443 depositata il 21 agosto 2023 – A seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 130/2022, la sentenza penale irrevocabile non assume più mera efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario. Di conseguenza viene meno il cosiddetto “doppio binario” tra processo penale e processo tributario. Alla luce del recente dettato normativo, infatti, la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale. Nel caso di specie, pertanto, i giudici pugliesi hanno disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato

A seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 130/2022, la sentenza penale irrevocabile non assume più mera efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario. Di conseguenza viene meno il cosiddetto “doppio binario” tra processo penale e processo tributario. Alla luce del recente dettato normativo, infatti, la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale. Nel caso di specie, pertanto, i giudici pugliesi hanno disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 4675 depositata il 21 febbraio 2024 – In materia di società di comodo, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l’importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dall’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società

In materia di società di comodo, l'Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l'importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 32790 depositata il 27 novembre 2023 – Ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, il liquidatore della società è responsabile, nei confronti dell’Erario, in proprio e in forma autonoma rispetto all’obbligazione tributaria societaria, trattandosi di responsabilità fondata su un diverso titolo: al mancato pagamento delle imposte dovute dalla società deve aggiungersi la condotta personale del liquidatore che, violando gli obblighi conseguenti alla carica rivestita, ha utilizzato l’attività di liquidazione per l’assegnazione di beni ai soci oppure per soddisfare crediti di ordine inferiore a quelli tributari che perciò sono rimasti insoluti

in materia di responsabilità del liquidatore D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 36, traente titolo per fatto proprio, ex lege, di natura civilistica e non tributaria, la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell'atto di accertamento emesso, ai sensi dello stesso art. 36, comma 5 nei confronti del liquidatore, il quale, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società

Corte costituzionale sentenza n. 22 depositata il 22 febbraio 2024 – Illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente». Per cui il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l’espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque «salvo che la legge disponga diversamente»

Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente». Per cui il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque «salvo che la legge disponga diversamente»

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