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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 284 depositata il 4 gennaio 2024 – In mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione

In mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 283 depositata il 4 gennaio 2024 – Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorrente quando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, così da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorrente quando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, così da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32729 depositata il 24 novembre 2023 – In caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest’ultimo provi l’avvenuta distribuzione dell’attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l’onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società

In caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest’ultimo provi l’avvenuta distribuzione dell’attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l’onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 109 depositata il 3 gennaio 2024 – Nel procedimento disciplinare il canone del rispetto dell’immediatezza della contestazione assume carattere “relativo”, per cui il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Nel procedimento disciplinare il canone del rispetto dell’immediatezza della contestazione assume carattere “relativo”, per cui il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36478 depositata il 29 dicembre 2023 – In materia tributaria, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d’ufficio

In materia tributaria, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili - perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d'ufficio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36051 depositata il 27 dicembre 2023 – L’azione di regresso, esercitata dall’INAL, non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l’obbligo di sicurezza, per cui l’Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l’azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l’obbligo di tutelare l’incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva

L'azione di regresso, esercitata dall'INAL, non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l'azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36048 depositata il 27 dicembre 2023 – Qualora venga denunciato il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per effetto del travisamento da parte del giudice del merito della causa petendi dedotta, la Corte di cassazione, per verificare l’effettiva esistenza del vizio denunciato, ha accesso diretto agli atti processuali, trattandosi di errore in procedendo, e non è vincolata dalla interpretazione della domanda data dal giudice di merito, potendo provvedere direttamente a verificare e ad identificare i contenuti del petitum e della causa petendi

Qualora venga denunciato il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per effetto del travisamento da parte del giudice del merito della causa petendi dedotta, la Corte di cassazione, per verificare l'effettiva esistenza del vizio denunciato, ha accesso diretto agli atti processuali, trattandosi di errore in procedendo, e non è vincolata dalla interpretazione della domanda data dal giudice di merito, potendo provvedere direttamente a verificare e ad identificare i contenuti del petitum e della causa petendi

Corte di Giustizia dell’UE (Terza Sezione) sentenza n. C-667/21 depositata il 21 dicembre 2023 – Il diritto al risarcimento previsto dal (UE) 2016/679 nei casi di violazioni del regolamento ha una funzione risarcitorio e non punitivo o dissuasivo

Corte di Giustizia dell'UE (Terza Sezione) sentenza n. C-667/21 depositata il 21 dicembre 2023 «Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni di liceità del trattamento – Articolo 9, paragrafi da 1 a 3 – Trattamento vertente su particolari categorie di dati – Dati relativi [...]

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