CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25520 depositata il 31 agosto 2023 – Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate ai sensi dell’art. 30 CDC, nell’osservanza della procedura di cui all’art. 181 bis DAC, legittimamente possono essere utilizzati i risultati restituiti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo, tra cui, in specie, il sistema (…), a condizione che su detti risultati la parte abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di contraddire e che le giustificazioni dalla medesima fornite in ordine allo scostamento da essi si rivelino inidonee a dimostrare le ragioni della non riconducibilità della concreta transazione ai valori statistici di riferimento.
Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate ai sensi dell'art. 30 CDC, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 181 bis DAC, legittimamente possono essere utilizzati i risultati restituiti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo, tra cui, in specie, il sistema (...), a condizione che su detti risultati la parte abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di contraddire e che le giustificazioni dalla medesima fornite in ordine allo scostamento da essi si rivelino inidonee a dimostrare le ragioni della non riconducibilità della concreta transazione ai valori statistici di riferimento.