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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13826 depositata il 19 maggio 2023 – La sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio

La sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione 1, sentenza n. 35 depositata il 2 marzo 2023 – La querela di falso non dà luogo alla sospensione del giudizio tributario se riguarda questioni irrilevanti ai fini della decisione della controversia. Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973 l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, a meno che la parte non alleghi uno specifico interesse ad agire

La querela di falso non dà luogo alla sospensione del giudizio tributario se riguarda questioni irrilevanti ai fini della decisione della controversia. Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Dpr n. 602 del 1973 l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, a meno che la parte non alleghi uno specifico interesse ad agire

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13132 depositata il 12 maggio 2023 – La composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dopo l’inizio della discussione, in quanto prima di tale momento la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta e risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza comunicazione; né tale ultima evenienza pregiudica il diritto di difesa, potendo la parte, cui non sia noto il nome dei giudici chiamati a trattare o decidere la causa, proporre istanza di ricusazione prima dell’inizio della trattazione o della decisione, ex art. 52 c.p.c., comma 2

La composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dopo l'inizio della discussione, in quanto prima di tale momento la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta e risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza comunicazione; né tale ultima evenienza pregiudica il diritto di difesa, potendo la parte, cui non sia noto il nome dei giudici chiamati a trattare o decidere la causa, proporre istanza di ricusazione prima dell'inizio della trattazione o della decisione, ex art. 52 c.p.c., comma 2

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12720 depositata il 10 maggio 2023 – L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta

L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 13500 depositata il 17 maggio 2023 – Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento i limiti di età ed i requisiti della pensione di anzianità. Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell’interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento

Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento i limiti di età ed i requisiti della pensione di anzianità. Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell'interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13518 depositata il 17 maggio 2023 – In applicazione del principio cosiddetto di “’acquisizione della prova”, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza

In applicazione del principio cosiddetto di “'acquisizione della prova”, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13478 depositata il 17 maggio 2023 – L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività

L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 13134 depositata il 12 maggio 2023 – In tema di IMU, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis, comma 1, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr legge 13 ottobre 2020, n. 126), applicabile retroattivamente in riferimento alla l. 145 del 2018, art. 1 comma 705, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

In tema di IMU, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis, comma 1, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr legge 13 ottobre 2020, n. 126), applicabile retroattivamente in riferimento alla l. 145 del 2018, art. 1 comma 705, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all'attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

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