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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8475 depositata il 24 marzo 2023 – Rinvio ad un nuovo esame delle SS. UU. della valenza precettiva o meno dell’art. 2, comma 58, l. n.350/2003

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8475 depositata il 24 marzo 2023 Tributi - Rimborso IRPEG - Eccezione di prescrizione - Termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Art.2, comma 58, Legge n.350/2003 - Questione di legittimità costituzionale Rilevato che 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8308 depositata il 23 marzo 2023 – Avuto riguardo alle statuizioni rese in sede di cassazione (totale o parziale) della sentenza impugnata, il rinvio per ragioni di merito (cd. proprio) costituisce la fase rescissoria rispetto al giudizio (rescindente) di cassazione, che, inserendosi nella formazione progressiva del giudicato, risulta finalizzato all’emanazione di una nuova pronuncia di merito che decida la controversia (ovvero integri i capi rimasti indenni della precedente decisione), facendo applicazione dei criteri di giudizio che la Corte ha ritenuto corretti e/o facendo emenda dei vizi motivazionali dalla stessa Corte rilevati; con la conseguenza che, in quella fase, non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia di cassazione

Avuto riguardo alle statuizioni rese in sede di cassazione (totale o parziale) della sentenza impugnata, il rinvio per ragioni di merito (cd. proprio) costituisce la fase rescissoria rispetto al giudizio (rescindente) di cassazione, che, inserendosi nella formazione progressiva del giudicato, risulta finalizzato all'emanazione di una nuova pronuncia di merito che decida la controversia (ovvero integri i capi rimasti indenni della precedente decisione), facendo applicazione dei criteri di giudizio che la Corte ha ritenuto corretti e/o facendo emenda dei vizi motivazionali dalla stessa Corte rilevati; con la conseguenza che, in quella fase, non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia di cassazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6979 depositata l’ 8 marzo 2023 – Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, nella parte in cui condiziona la corresponsione dell’assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso della (ex) carta di soggiorno, in relazione agli artt. 3 e 38, comma 1°, Cost., nonché in relazione agli artt. 11 e 117 Cost., con riferimento all’art. 34 CDFUE e all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE

Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, nella parte in cui condiziona la corresponsione dell’assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso della (ex) carta di soggiorno, in relazione agli artt. 3 e 38, comma 1°, Cost., nonché in relazione agli artt. 11 e 117 Cost., con riferimento all’art. 34 CDFUE e all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE;

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3784 depositata l’ 8 febbraio 2023 – Crediti non spettanti e crediti inesistenti rinvio alle SS.UU. per un intervento nomofilattico chiarificatore a più ampio raggio sulla nozione stessa di credito inesistente e sulla sua differenziazione rispetto al credito non spettante

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 3784 depositata l' 8 febbraio 2023 Tributi - Credito di imposta spettante in relazione agli investimenti per aree svantaggiate - Crediti non spettanti e crediti inesistenti - Utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo [...]

Irretroattività dell’art. 578-bis c.p.p. relativo alla confisca per equivalente per i reati tributari

la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione

Corte di Cassazione SS.UU., sezione penale, sentenza n. 4145 depositata il 31 gennaio 2023 – La disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione

La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione

Corte di Giustizia UE sentenza depositata l’8 dicembre 2022 – Causa C-378/21 – Un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte

Un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 6, sentenza n. 959 depositata il 30 gennaio 2023 – Nelle controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario in ordine a questioni relative alla pretesa tributaria, se esse sono successive alla notifica della cartella di pagamento o all’atto esecutivo

Nelle controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario in ordine a questioni relative alla pretesa tributaria, se esse sono successive alla notifica della cartella di pagamento o all'atto esecutivo

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