La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sezione penale, con la sentenza n. 4145 del 2023, hanno statuito il seguente principio di diritto: «la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione».
I giudici del palazzaccio hanno, pertanto, escluso la portata retroattiva della disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen.
La vicenda ha riguardato un imprenditore individuale imputato per il reato di cui all’art. 81 c.p. ed art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte dirette ed indirette.
Le Sezione Unite hanno precisato che ” … i reati tributari – a differenza di quelli previsti dal codice penale e per i quali si applica la confisca di cui all’art. 322-ter cod. pen., a seguito della novella dell’art. 578-bis cod. proc. pen. introdotta dall’art. 1, comma 4, lett. f), legge n. 3 del 2019 – rientrano nel novero di quelli per i quali l’art. 578-bis cod. proc. pen. è applicabile sin dalla sua iniziale previsione. …”
Inoltre per i giudici della Suprema Corte la norma in commento
Con l’introduzione dell’articolo 578-bis c.p.p. il giudice di appello o la corte di cassazione (non anche il giudice di prime cure), dispone la confisca per equivalente anche in caso di sentenza dichiara l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha, costantemente, ribadito che la confisca ha natura di pena ai sensi dell’art. 7, Conv. EDU, in quanto tale misura non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma si pone obiettivi preventivi e repressivi, funzioni queste che appartengono alle sanzioni penali.
La Corte EDU ha poi precisato che le norme in materia di retroattività, contenute nell’art. 7 della Convenzione si applicano soltanto alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li puniscono, con la precisazione che, quando una disposizione che il diritto interno definisce processuale ha un’influenza sulla severità della pena da infliggere, per la Corte EDU tale disposizione deve essere qualificata come «diritto penale materiale», a cui è applicabile l’ultimo capoverso dell’articolo 7 § 1 (Scoppola c. Italia (n. 2), § 110-113, in tema di applicazione di una disposizione del codice di procedura penale relativa alla severità della pena da infliggere quando il processo si sia svolto secondo il rito abbreviato).
La chiave di lettura sta nel principio di prevedibilità delle conseguenze dell’azione che è codificato (o comunque ricavabile) dall’art. 25, c. 2, Cost., e dall’art. 7, Conv. EDU: siccome una delle ragioni poste a fondamento del divieto di retroattività della norma penale in peius risiede nell’esigenza di garantire al destinatario della norma una ragionevole prevedibilità circa le conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale (le cosiddette libere scelte d’azione), il tempo in cui è realizzata la condotta vietata è centrale rispetto alle modifiche temporali del quadro esistente al momento del compimento delle scelte individuali.
I precedenti richiamati dalle Sezioni Unite | |
Cass. pen., Sez. II, 18/5/2021, n. 19645 | La disposizione di cui all’ art. 578-bis c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall’ art. 240-bis c.p., estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all’ art. 322-ter c.p., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio “tempus regit actum”, non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna. |
Cass. pen., Sez. III, 4/3/2020, n. 8785 | La disposizione di cui all’art. 578-bis c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall’art. 240-bis c.p. e che poi è stata estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all’art. 322-ter c.p., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio “tempus regit actum”. |
Cass. pen., Sez. III, 4/3/2022, n. 7882 | La disposizione dell’art. 578-bis c.p.p., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell’imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, tuttavia, ove disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo. |
Cass. pen., Sez. III, 22/4/2022, n. 15655 | La disposizione dell’art. 578-bis c.p.p., che prevede la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell’imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, tuttavia, ove disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo. |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione SS.UU., sezione penale, sentenza n. 4145 depositata il 31 gennaio 2023 - La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 153 depositata il 10 gennaio 2022 - L'art. 578 bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, nel caso in cui sia…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37246 depositaya il 20 dicembre 2022 - I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1997,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 novembre 2022, n. 35254 - In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29398 depositata il 25 luglio, 2022 - In tema di sequestro a fini di confisca del profitto monetario del reato la natura fungibile, tipica del denaro, renda del tutto irrilevante stabilire se quello specifico…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…