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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, sezione n. 7, sentenza n. 143 depositata il 27 gennaio 2023 – Non è deducibile un costo sostenuto da una società per un lavoratore dipendente, qualora sussista una oggettiva sproporzione tra il corrispettivo pattuito e il servizio effettivamente erogato dal medesimo, in quanto tale non inerente all’attività economica d’impresa

Non è deducibile un costo sostenuto da una società per un lavoratore dipendente, qualora sussista una oggettiva sproporzione tra il corrispettivo pattuito e il servizio effettivamente erogato dal medesimo, in quanto tale non inerente all'attività economica d'impresa

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 1, sentenza n. 394 depositata il 26 gennaio 2023 – L’indennità riconosciuta dal giudice del lavoro per l’indebita reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato ha natura risarcitoria e, pertanto, non è soggetto a imposizione

L’indennità riconosciuta dal giudice del lavoro per l’indebita reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato ha natura risarcitoria e, pertanto, non è soggetto a imposizione

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 37, sentenza n. 515 depositata il 23 gennaio 2023 – Rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 602/73, così come modificato dall’art. 3 bis del D.L. 21.10.2021 n. 146 (convertito nella legge 17.12.2021 n. 215), per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione – Impugnabilità dell’estratto di ruolo

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 37, sentenza n. 515 depositata il 23 gennaio 2023 rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 3 bis del D.L. 21.10.2021 n. 146 (convertito nella legge 17.12.2021 n. 215), per contrasto [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 7235 depositata il 13 marzo 2023 – Non vi è, né nella lettera né nella ratio dell’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge, e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l’intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi

Non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge, e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8956 depositata il 1° marzo 2023 – Al di là della distinzione tra professionisti e pubblicisti, poichè la Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo di diffusione, ogni cittadino può svolgere, episodicamente, l’attività di giornalista e dunque non  commette il reato di abusivo esercizio della professione di giornalista, di cui agli artt. 348 cod. pen. e 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, colui che, senza essere iscritto all’albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, collabori saltuariamente ad un periodico venendo retribuito volta per volta

Al di là della distinzione tra professionisti e pubblicisti, poichè la Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo di diffusione, ogni cittadino può svolgere, episodicamente, l'attività di giornalista e dunque non  commette il reato di abusivo esercizio della professione di giornalista, di cui agli artt. 348 cod. pen. e 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, colui che, senza essere iscritto all'albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, collabori saltuariamente ad un periodico venendo retribuito volta per volta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8375 depositata il 23 marzo 2023 – Si configura la violazione dell’art- 116 c.p.c. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento

Si configura la violazione dell'art- 116 c.p.c. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7906 depositata il 17 marzo 2023 – In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c. c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c. c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 26, sentenza n. 129 depositata il 23 gennaio 2023 – In tema di opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria, se un’unica imposta viene frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, solo se la questione è identica in tutti i suoi aspetti divergendo solo le modalità temporali d’imputazione

In tema di opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria, se un'unica imposta viene frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, solo se la questione è identica in tutti i suoi aspetti divergendo solo le modalità temporali d'imputazione

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