Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 26, sentenza n. 129 depositata il 23 gennaio 2023
Opponibilità del giudicato esterno nel processo tributario
Massima:
Nel processo tributario l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata. Qualora si abbiano accertamenti su più annualità, l’applicabilità del giudicato esterno deve essere valutata con riferimento all’autonomia dei periodi d’imposta, al fine di stabilire se il giudicato formatosi su un’annualità si estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio. Il giudicato esterno formatosi con riferimento a un esercizio non potrebbe fare stato in una controversia relativa ad un successivo periodo d’imposta, anche qualora la questione riguardi i medesimi presupposti di fatto e di diritto. Sicché, la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, mentre, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria regionale perché non aveva considerato la presenza di un giudicato per l’anno 2013 a lei favorevole e fondato sulle stesse circostanze di fatto e diritto su cui era basata la sentenza di accoglimento dell’appello da parte della Corte di Giustizia tributaria.
Si costituiva pare resistente ed eccepiva l’infondatezza nonché l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi di parte ricorrente non è condivisibile. Infatti il giudicato si riferisce all’anno 2013 mentre la sentenza si è occupata degli anni 2011 e 2012. Ma vi è di più. La Cassazione con una giurisprudenza pacifica e costante risalente alle sezioni unite del 2006 la numero 13916 del 16.6.2006 ha sempre ritenuto che “In tema di opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria, se un’unica imposta viene frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d’imputazione; laddove, invece, da un’unica fonte scaturiscano poste attive o passive differenti anno per anno, il giudicato coinvolge soltanto quella specifica annualità che costituisca oggetto del giudizio, e non si riflette sulle altre, articolandosi in maniera diversa gli elementi di fatto, ed essendo identica solo la questione giuridica che consente di risolvere il caso concreto.( Cass., sent. 15690 del 23.6.2017). La Cassazione ha temperato e adattato il principio dell’annualità e dell’indipendenza del periodo d’imposta solo nei casi in cui ci sia per tutti i periodi d’imposta un sorta di concetto preliminare comune di natura giuridica come ad esempio un ente commerciale e non commerciale ovvero un bene artistico o ancora la rendita catastale ecc ma non , come nel caso di specie, quando per ogni anno d’imposta il contribuente socio deve dimostrare di non aver avuto utili dalla società nei cui confronti , come è capitato nel caso in esame, l’accertamento è divenuto definitivo.
Per ogni anno il socio deve provare di non aver avuto utili dalla società accertata e quindi anche il giudicato relativo ad un anno non può far stato per gli altri anni come è avvenuto nel caso in esame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
A) Rigetta il ricorso;
B) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00.
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