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CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4795 depositata il 15 febbraio 2023 – E’ valida l’intimazione del licenziamento inviata all’indirizzo comunicato all’azienda al momento dell’assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro, argomentando che il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione traente fonte dal c.c.n.l., a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro, onde il licenziamento inviato all’indirizzo conosciuto è pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c.; il medesimo principio vale anche in riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo originario del lavoratore, se quest’ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza

E' valida l’intimazione del licenziamento inviata all’indirizzo comunicato all’azienda al momento dell’assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro, argomentando che il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione traente fonte dal c.c.n.l., a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro, onde il licenziamento inviato all’indirizzo conosciuto è pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c.; il medesimo principio vale anche in riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo originario del lavoratore, se quest’ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4764 depositata il 15 febbraio 2023 – In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. Inoltre il concetto di giusta causa si estende anche «a condotte extralavorative che, tenute al di fuori dell’azienda e dell’orario di lavoro e non direttamente riguardanti l’esecuzione della prestazione lavorativa, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti

In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. Inoltre il concetto di giusta causa si estende anche «a condotte extralavorative che, tenute al di fuori dell’azienda e dell’orario di lavoro e non direttamente riguardanti l’esecuzione della prestazione lavorativa, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4743 depositata il 15 febbraio 2023 – In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale

In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4365 depositata il 13 febbraio 2023 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sezione n. 1, sentenza n. 293 depositata il 30 dicembre 2022 – Grava sull’amministrazione finanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l’atto impositivo. Ne consegue che il giudice può annullare l’atto ove la prova della sua fondatezza risulti carente

Grava sull’amministrazione finanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l’atto impositivo. Ne consegue che il giudice può annullare l’atto ove la prova della sua fondatezza risulti carente

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 25, sentenza n. 3565 depositata il 20 settembre 2022 – E’ legittima l’iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale (art. 77 D.p.r. n. 602/1973), non avendo il contribuente dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicabilità dell’art. 170 c.c., ovvero l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore

E’ legittima l’iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale (art. 77 D.p.r. n. 602/1973), non avendo il contribuente dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicabilità dell’art. 170 c.c., ovvero l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 15, sentenza n. 6139 depositata il 16 settembre 2022 – Lo spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore è responsabile, in solido con quest’ultimo, dei dazi non corrisposti, unicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 201, par. 3, seconda proposizione, del Codice Doganale Comunitario

Lo spedizioniere rappresentante diretto dell'importatore è responsabile, in solido con quest'ultimo, dei dazi non corrisposti, unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 201, par. 3, seconda proposizione, del Codice Doganale Comunitario

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 7, sentenza n. 8578 depositata il 13 settembre 2022 – Un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale, poiché per il trattamento agevolato conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. È onere del contribuente che vuol fa valere il diritto all’esenzione impugnare l’atto di classamento

Un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell'esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale, poiché per il trattamento agevolato conta l'oggettiva classificazione catastale e non l'effettiva destinazione d'uso come residenza della famiglia. È onere del contribuente che vuol fa valere il diritto all'esenzione impugnare l'atto di classamento

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