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CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37246 depositaya il 20 dicembre 2022 – I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni di cui all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, riguardanti l’erogazione del TFR a carico del Fondo di garanzia gestito dall’INPS nei casi di insolvenza del datore di lavoro, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati anteriormente alla data suddetta. L’estensione retroattiva dell’intervento del citato Fondo di garanzia presuppone che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione. Di tale presupposto deve offrire la prova chi rivendichi il diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia

I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, riguardanti l'erogazione del TFR a carico del Fondo di garanzia gestito dall'INPS nei casi di insolvenza del datore di lavoro, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati anteriormente alla data suddetta. L'estensione retroattiva dell'intervento del citato Fondo di garanzia presuppone che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della disposizione. Di tale presupposto deve offrire la prova chi rivendichi il diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37245 depositata il 20 dicembre 2022 – In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell’obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo gestito dall’Inps, l’arco temporale annuale entro cui collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro assume rilievo solo se l’iniziativa si colloca nell’ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell’accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero se l’iniziativa del lavoratore trovi consacrazione in un titolo eseguibile nei confronti del datore di lavoro, mentre rimane irrilevante l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione

In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo gestito dall'Inps, l'arco temporale annuale entro cui collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro assume rilievo solo se l'iniziativa si colloca nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero se l'iniziativa del lavoratore trovi consacrazione in un titolo eseguibile nei confronti del datore di lavoro, mentre rimane irrilevante l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37326 depositata il 20 dicembre 2022 – La violazione di legge denunciata, consistente in un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, né di falsa applicazione della legge, integrata dalla sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure dal trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione

La violazione di legge denunciata, consistente in un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, né di falsa applicazione della legge, integrata dalla sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure dal trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36259 depositata il 13 dicembre 2022 – In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un’esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37450 depositata il 21 dicembre 2022 – In caso di omessa dichiarazione, come previsto dall’art. 41, d.P.R. n. 600/1973, l’amministrazione determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, avvalendosi anche di presunzioni, pur eventualmente basate su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza. Tale ricostruzione deve tenere in considerazione i costi dei maggiori ricavi accertati, anche se forfettariamente determinati, salvo che il contribuente non provi documentalmente ulteriori costi

In caso di omessa dichiarazione, come previsto dall’art. 41, d.P.R. n. 600/1973, l’amministrazione determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, avvalendosi anche di presunzioni, pur eventualmente basate su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza. Tale ricostruzione deve tenere in considerazione i costi dei maggiori ricavi accertati, anche se forfettariamente determinati, salvo che il contribuente non provi documentalmente ulteriori costi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37352 depositata il 20 dicembre 2022 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salvo la prova contraria. Nell’ordinamento non esiste affatto un divieto di praesumptio de praesumpto, “in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2727 e 2729, c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salvo la prova contraria. Nell’ordinamento non esiste affatto un divieto di praesumptio de praesumpto, “in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2727 e 2729, c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l'accertamento del fatto ignoto

Corte di Cassazione ordinanza n. 29468 depositata il 10 ottobre 2022 – Per la Corte Suprema è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza

Per la Corte Suprema è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza

Corte di Cassazione ordinanza n. 29434 depositata il 10 ottobre 2022 – L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

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