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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 luglio 2022, n. 22375 – L’impugnazione per revocazione proposta, ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ., avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, risultando l’ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt. 391 bis e ter

L'impugnazione per revocazione proposta, ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ., avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, risultando l'ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt. 391 bis e ter

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 28241 depositata il 19 luglio 2022 – Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva

Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 luglio 2022, n. 22110 – Nel sistema delineato dall’art. 152 att. c.p.c., l’esenzione dalle spese non è conseguenza di una “domanda” dell’interessato ma è semplicemente conseguenza del “fatto” che la parte soccombente possegga un reddito pari o inferiore al doppio di quello necessario per fruire del patrocinio a spese dello Stato

Nel sistema delineato dall'art. 152 att. c.p.c., l'esenzione dalle spese non è conseguenza di una "domanda" dell'interessato ma è semplicemente conseguenza del "fatto" che la parte soccombente possegga un reddito pari o inferiore al doppio di quello necessario per fruire del patrocinio a spese dello Stato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2022, n. 22665 – In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data

In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22495 – L’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di un’interpretazione ritenuta più confacente alla aspettativa della parte a quella accolta nella sentenza impugnata

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di un'interpretazione ritenuta più confacente alla aspettativa della parte a quella accolta nella sentenza impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22487 – Una questione di violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

Una questione di violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22484 – Il mancato rispetto della reperibilità alla visita medica domiciliare di controllo di cui all’art. 5 della legge n. 638 del 1983 attiene al rapporto assicurativo e, rientrando nel potere esclusivo dell’INPS, travalica l’ambito interno del rapporto di lavoro e non costituisce esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro al quale, peraltro, la contrattazione collettiva, in aggiunta, può riconoscere la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari

Il mancato rispetto della reperibilità alla visita medica domiciliare di controllo di cui all'art. 5 della legge n. 638 del 1983 attiene al rapporto assicurativo e, rientrando nel potere esclusivo dell'INPS, travalica l'ambito interno del rapporto di lavoro e non costituisce esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro al quale, peraltro, la contrattazione collettiva, in aggiunta, può riconoscere la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari

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