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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21357 – In tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell’attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un’autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale

In tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell'attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un'autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21315 – Pena la nullità, il consulente tecnico che sia stato autorizzato, a norma dell’art. 194 cod. proc. civ., a compiere l’indagine senza la presenza del giudice, è tenuto a dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell’inizio delle operazioni peritali, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza e con biglietto di cancelleria da comunicarsi a norma dell’art. 170 cod. proc. civ.

Pena la nullità, il consulente tecnico che sia stato autorizzato, a norma dell'art. 194 cod. proc. civ., a compiere l'indagine senza la presenza del giudice, è tenuto a dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza e con biglietto di cancelleria da comunicarsi a norma dell'art. 170 cod. proc. civ.

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 01 luglio 2022, n. 167 – Illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevedono, in favore dell’agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione

Illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione

CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 05 luglio 2022, n. 170 – Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2022, n. 20216 – Con riferimento all’articolo 7 della direttiva 2003/88, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88

Con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20825 – Ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l’infondatezza la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l’onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia d inammissibilità priverebbe la medesima parte dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneita delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata

Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia d inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneita delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata

Corte di Cassazione ordinanza n. 18177 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di accertamento del corrispettivo ricavato dalla vendita di partecipazioni sociali, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile ex art. 2 del d.l. 28 gennaio 1991, n. 27 non sussiste alcuna presunzione legale di conformità tra il “corrispettivo percepito”, cui fa riferimento il citato art. 2, ed il valore “normale” di mercato previsto dall’art. 9, quarto comma, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, poiché quest’ultima disposizione detta il criterio per la determinazione del valore da attribuire alle azioni ed ai titoli in essa indicati, ai fini del loro concorso alla determinazione del reddito complessivo del possessore, mentre l’altra ha inteso sottoporre a tassazione, quale reddito a sé stante, la diversa ricchezza, manifestatasi con il trasferimento della titolarità e del possesso di quelle azioni o titoli

In tema di accertamento del corrispettivo ricavato dalla vendita di partecipazioni sociali, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile ex art. 2 del d.l. 28 gennaio 1991, n. 27 non sussiste alcuna presunzione legale di conformità tra il "corrispettivo percepito", cui fa riferimento il citato art. 2, ed il valore "normale" di mercato previsto dall'art. 9, quarto comma, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, poiché quest'ultima disposizione detta il criterio per la determinazione del valore da attribuire alle azioni ed ai titoli in essa indicati, ai fini del loro concorso alla determinazione del reddito complessivo del possessore, mentre l'altra ha inteso sottoporre a tassazione, quale reddito a sé stante, la diversa ricchezza, manifestatasi con il trasferimento della titolarità e del possesso di quelle azioni o titoli

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