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CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 08 marzo 2022, n. C-205/20 – Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 08 marzo 2022, n. C-205/20 Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Direttiva 2014/67/UE - Articolo 20 - Sanzioni - Proporzionalità - Effetto diretto - Principio del primato del diritto dell’Unione 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2022, n. 7477 – Le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, che impongono all’imprenditore l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, sono applicabili anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori da lui non dipendenti, solo ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire

Le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, che impongono all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, sono applicabili anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori da lui non dipendenti, solo ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7391 – Se effettivamente la vigenza di un rapporto di lavoro è necessaria ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 cod.civ. tuttavia non si può trascurare di considerare che alla luce dell’art. 2112 comma 4 cod. civ. il trasferimento di azienda non può costituire l’unica ragione giustificativa del licenziamento

Se effettivamente la vigenza di un rapporto di lavoro è necessaria ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 cod.civ. tuttavia non si può trascurare di considerare che alla luce dell'art. 2112 comma 4 cod. civ. il trasferimento di azienda non può costituire l'unica ragione giustificativa del licenziamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7387 – Al fine di configurare un rapporto di collaborazione giornalistica ex art. 2 CCNLG, che fa sì che tutte le specifiche affermazioni del giudice a quo circa la sussistenza o meno dei requisiti tipici della fattispecie (continuità della prestazione, responsabilità di un servizio e vincolo di dipendenza, nel senso dianzi precisato) debbano essere censurate davanti al giudice dell’impugnazione, non potendo altrimenti l’appello reputarsi “specifico” nel senso voluto dall’art. 434 c.p.c., ossia nel senso di consentire al giudice del gravame di conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l’esame delle specifiche censure mosse dall’appellante, la formulazione delle quali consuma il diritto di impugnazione

Al fine di configurare un rapporto di collaborazione giornalistica ex art. 2 CCNLG, che fa sì che tutte le specifiche affermazioni del giudice a quo circa la sussistenza o meno dei requisiti tipici della fattispecie (continuità della prestazione, responsabilità di un servizio e vincolo di dipendenza, nel senso dianzi precisato) debbano essere censurate davanti al giudice dell'impugnazione, non potendo altrimenti l'appello reputarsi "specifico" nel senso voluto dall'art. 434 c.p.c., ossia nel senso di consentire al giudice del gravame di conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dall'appellante, la formulazione delle quali consuma il diritto di impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7384 – Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall’ esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi

Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall' esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7379 – La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5180 – I cd benefici prima casa debbano essere riconosciuti anche nel caso di immobili in corso di costruzione sicché è sufficiente che ad una simile finalità tenda l’acquirente con l’atto di trasferimento, purché l’immobile acquistato sia idoneo ad essere utilizzato come alloggio e presenti le caratteristiche delle abitazioni non di lusso

I cd benefici prima casa debbano essere riconosciuti anche nel caso di immobili in corso di costruzione sicché è sufficiente che ad una simile finalità tenda l'acquirente con l'atto di trasferimento, purché l'immobile acquistato sia idoneo ad essere utilizzato come alloggio e presenti le caratteristiche delle abitazioni non di lusso

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2022, n. 7273 – In tema di IRAP, poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. “public utilities”), caratterizzate dall’operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) previsti dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, a fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante

In tema di IRAP, poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. "public utilities"), caratterizzate dall'operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, a fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante

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