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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 gennaio 2022, n. 893 – In tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13, comma 2, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente, salvo l’ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto “per la frattura del rapporto di convivenza”

In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente, salvo l'ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto "per la frattura del rapporto di convivenza"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2022, n. 2538 – In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, primo comma c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall’art. 19, quarto comma d.lg. 165/2016

In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, primo comma c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, quarto comma d.lg. 165/2016

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2022, n. 2534 – Non si configura la violazione della norma di diritto solo formalmente denunciata, in quanto non integrata dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo

Non si configura la violazione della norma di diritto solo formalmente denunciata, in quanto non integrata dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2452 – Se è vero che nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, tale insanabilità deve nondimeno escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga, sì da potersi escludere l’ipotesi di un  ripensamento del giudice

Se è vero che nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, tale insanabilità deve nondimeno escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga, sì da potersi escludere l'ipotesi di un  ripensamento del giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2022, n. 2354 – Non si configura la violazione della norma di diritto solo formalmente denunciata, in quanto non integrata dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo

Non si configura la violazione della norma di diritto solo formalmente denunciata, in quanto non integrata dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2489 – Nullità dei contratti di collaborazione coordinata continuativa e determinazione dell’inquadramento del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2489 Rapporto di lavoro - Contratti di collaborazione coordinata continuativa - Nullità - Determinazione dell'inquadramento del lavoratore Rilevato che 1. a seguito di propria sentenza non definitiva n. 3621/2016, la Corte d’appello di Roma, con sentenza definitiva 7 gennaio 2020, in esito alle scrutinate risultanze istruttorie: [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2487 – Va ribadita l’incompatibilità della condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società esclusivamente con la qualifica di amministratore unico di una società, non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione

Va ribadita l’incompatibilità della condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società esclusivamente con la qualifica di amministratore unico di una società, non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 gennaio 2022, n. 2246 – Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente

Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente

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