TRIBUTI

Non applicazione della ritenuta sugli interessi derivanti da un finanziamento a società italiane – Risposta 24 ottobre 2019, n. 423 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 ottobre 2019, n. 423 Non applicazione della ritenuta sugli interessi derivanti da un finanziamento a società italiane - Articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Banca olandese o Istante è una [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 ottobre 2019, n. 27099 – L’istanza di rimborso è esclusa all’utente finale in quanto il soggetto legittimito sono i soggetti che forniscono l’energia

L'istanza di rimborso è esclusa all'utente finale in quanto il soggetto legittimito sono i soggetti che forniscono l'energia. Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2019, n. 24682 – In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale – e, in quanto tale, non è punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – quando ricorrono due concorrenti requisiti, ovvero quello di non arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo

In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale - e, in quanto tale, non è punibile ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - quando ricorrono due concorrenti requisiti, ovvero quello di non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2019, n. 24675 – L’art. 14 bis DPR 640 del 1972 stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 co. 7 TULPS, determinate sulla base dell’imponibile medio in via forfetaria su base annuale, deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1° gennaio

L'art. 14 bis DPR 640 del 1972 stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 co. 7 TULPS, determinate sulla base dell'imponibile medio in via forfetaria su base annuale, deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1° gennaio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27307 – Non ogni vizio formale dell’atto tributario impugnato sia idoneo a provocarne la caducazione poiché sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento

Non ogni vizio formale dell'atto tributario impugnato sia idoneo a provocarne la caducazione poiché sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento

Corte di Cassazione sentenza n. 27123 depositata il 23 ottobre 2019 – In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine entro cui presentare osservazioni od effettuare il pagamento

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine entro cui presentare osservazioni od effettuare il pagamento

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