CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19713 – L’indennità sostitutiva del riposo settimanale, come pure l’indennità per ferie non godute, è da ritenere soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
'indennità sostitutiva del riposo settimanale, come pure l'indennità per ferie non godute, è da ritenere soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall'art. 2126 cod. civ. in favore delle prestazioni effettuate con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore; sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione