CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 luglio 2019, n. 19343
Tributi – ICI – Accertamento – Prescrizione – Termine quinquennale stabilito con regolamento comunale – Legittimità. – Notifica dell’atto di accertamento – A mezzo posta – Data di notifica – Rileva la data di spedizione
Fatti di causa
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2002 che la parte ricorrente sosteneva essere stato notificato, peraltro omettendo la relata di notifica ed inviato in busta chiusa, dopo il termine (decadenziale) del 31 dicembre 2007, oltre ad essere viziato in punto di motivazione, anche in relazione alle diverse classificazioni catastali dei vari immobili oggetto di imposizione.
Il ricorso era parzialmente accolto nel merito. La decisione era, tuttavia, riformata in appello, ritenendo e dichiarando il giudice d’appello che l’avviso di accertamento risultava notificato dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale, in quanto la notifica era avvenuta il 3 gennaio 2008, cioè dopo la scadenza del 31 dicembre 2007, a nulla rilevando che l’atto fosse stato consegnato all’Ufficio Postale in data precedente, cioè l’11 dicembre 2007.
La società contribuente ricorreva per cassazione e la Corte adita, con sentenza n. 13362 del 2013, cassava l’impugnata sentenza d’appello con la seguente motivazione: «Trattasi di decisum e motivazione che fanno malgoverno dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine per verificare la tempestività della notificazione di un avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella di ricezione da parte del contribuente, trovando applicazione il principio generale in tema di notificazione di atti giudiziari (Cass. n. 1647/2004, n. 7939/2004, n. 8447/2004, n. 24239/2004)». La Corte rinviava alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, perché decidesse la controversia nel merito, provvedendo anche in ordine alle spese.
Il giudice di rinvio, però, ritenendo che il termine decadenziale fosse scaduto il 31 dicembre 2006 e che quindi fosse tardiva la notifica, pur effettuata il 17 dicembre 2007, annullava l’avviso di accertamento. Avverso tale decisione il Comune La Valletta Brianza ricorre per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste la società contribuente con controricorso.
Ragioni della decisione
1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto, sebbene sotto profili diversi, censurano la decisione del giudice di rinvio in ordine alla erronea individuazione nel 31 dicembre 2006 del termine decadenziale, quando il Comune aveva approvato ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera I), d.lgs. n. 446 del 1997 un Regolamento ICI che aveva stabilito il termine quinquennale per la decadenza dell’ente locale dal potere di accertamento.
2. Le censure sono fondate alla luce dei più recenti sviluppi dell’orientamento di questa Corte in materia. Seguendo quanto affermato da Cass. n. 25022 del 2015 le censure in questione legittimamente fanno riferimento alla norma regolamentare deliberata dal Comune di Rovagnate (oggi La Valletta Brianza) in attuazione dell’art. 59, comma primo, lettera I) n. 3, d.lgs. n. 446 del 1997 – con la quale fin dal 1998 (quando certamente il termine di decadenza riferito all’annualità 2002 non poteva essere già scaduto), sostituendo l’obbligo di dichiarazione con l’obbligo di comunicazione, era stato stabilito il termine quinquennale di decadenza dal potere di accertamento – «posto che le “norme di diritto”, di cui è denunciabile la violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., comprendono, oltre le leggi, anche la normativa secondaria dell’esecutivo che specifichi o integri, con effetti non circoscritti ai soggetti di un particolare ordinamento, la disciplina contenuta nella legge (cfr. Cass. n. 550 del 18/01/1993». Orbene «l’art. 59, comma primo, lettera I) n. 3, d.lgs. n. 446 del 1997 ha stabilito che, in materia di ICI, i comuni possono con regolamento determinare un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente l’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Si tratta di una norma che non ha previsto una proroga in genere dei termini di scadenza ma che ha facoltizzato i comuni a stabilire con regolamento termini più lunghi di quello triennale previsto in via generale dall’art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992, purché contenuti entro il limite massimo del quinquennio» (cfr. nello stesso senso Cass. n. 25023 del 2015 e Cass. n. 14908 del 2016; v. anche Cass. n. 752 del 2019 che afferma chiaramente l’inesistenza di un contrasto tra il citato art. 59 e l’art. 3 dello Statuto del contribuente, nonché Cass. n. 20997 del 2016 che afferma l’applicabilità anche alle annualità precedenti il 2007 del termine quinquennale di decadenza stabilito dall’art. 1, comma 161, della I. n. 296 del 2006).
3. Peraltro si potrebbe osservare che il giudice di rinvio nemmeno avrebbe potuto pronunziarsi nuovamente sul termine di decadenza (fissandolo, come ha fatto, al 31 dicembre 2006) quando la Corte di Cassazione, annullando la precedente sentenza del giudice d’appello, ne aveva individuato l’errore nel non aver tenuto conto del fatto che rilevava esclusivamente la data di spedizione (17 dicembre 2007) ai fini della determinazione che la notifica era avvenuta nel termine di decadenza (evidentemente presupponendo che tale termine scadesse il 31 dicembre 2007).
4. Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve esser cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione perché decida la controversia nel merito, provvedendo anche sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.
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