CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18142 – Illegittimità del credito compensato dall’Agenzia delle Entrate con debiti erariali ante fallimento in quanto la compensazione nelle procedure concorsuali presuppone l’anteriorità del credito rispetto al fallimento è fatto costitutivo dell’eccezione di compensazione di cui all’art. 56 l. fall., che presuppone che entrambi i crediti contrapposti (credito del fallito e debito nei confronti dell’erario, ovvero credito della massa e debito di massa erariale) siano reciproci, in quanto sorti entrambi in data precedente, ovvero in data successiva alla dichiarazione di fallimento
Illegittimità del credito compensato dall’Agenzia delle Entrate con debiti erariali ante fallimento in quanto la compensazione nelle procedure concorsuali presuppone l'anteriorità del credito rispetto al fallimento è fatto costitutivo dell'eccezione di compensazione di cui all'art. 56 l. fall., che presuppone che entrambi i crediti contrapposti (credito del fallito e debito nei confronti dell'erario, ovvero credito della massa e debito di massa erariale) siano reciproci, in quanto sorti entrambi in data precedente, ovvero in data successiva alla dichiarazione di fallimento