TRIBUTI

L’esenzione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 8 del dlgs n. 546/92 e dell’art. 10 l. n. 212/2000, trova applicazione in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 18071 depositata il 1° luglio 2024, intervenendo in tema di sanzioni amministrative tributarie, ha affermato, in ordine alla non applicabilità delle sanzioni, che la giurisprudenza ha stabilito "una serie di parametri (c.d. fattori indice) per la verifica della sussistenza dell'incertezza normativa oggettiva" quale causa di esenzione [...]

In tema di sanzioni tributarie l’applicazione della sanzione alla sola società dotata di personalità giuridica non esclude il concorso del terzo nella condotta illecita, quando essa si concretizzi in una compartecipazione interessata e autonoma al perseguimento di finalità illecite

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 23229 depositata il 28 agosto 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributaria e coinvolgimento di soggetti terzi, ha statuito il principio di diritto secondo cui "... In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, la ratio che giustifica ai sensi dell’art. 7, d.l. n. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22701 depositata il 12 agosto 2024 – Per le modalità di svolgimento del contraddittorio non viene prescritta alcuna forma vincolata è sufficiente (e necessario) che detto contraddittorio, quando previsto, “si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l’inoltro di questionari, il riconoscimento dell’accesso agli atti ovvero l’espletamento di altre attività che risultino funzionali a detto obiettivo”

Per le modalità di svolgimento del contraddittorio non viene prescritta alcuna forma vincolata è sufficiente (e necessario) che detto contraddittorio, quando previsto, "si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l'inoltro di questionari, il riconoscimento dell'accesso agli atti ovvero l'espletamento di altre attività che risultino funzionali a detto obiettivo"

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22700 depositata il 12 agosto 2024 – La deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali relativi ai servizi infragruppo (contratto di cost sharing) è, quindi, subordinata all’effettività ed inerenza della spesa in ordine all’attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che ne sia derivato a quest’ultima, non ritenendosi sufficiente l’esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi (Cass. 22 marzo 2021, n. 8001; Cass. 18 luglio 2014, n. 16480), essendo richiesta la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio

La deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali relativi ai servizi infragruppo (contratto di cost sharing) è, quindi, subordinata all'effettività ed inerenza della spesa in ordine all'attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che ne sia derivato a quest'ultima, non ritenendosi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi (Cass. 22 marzo 2021, n. 8001; Cass. 18 luglio 2014, n. 16480), essendo richiesta la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio

Nelle compravendite di immobili può applicarsi l’agevolazione di determinare la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 solo su richiesta della parte acquirente resa al notaio

Nelle compravendita di immobili l'agevolazione di determinare la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 solo su richiesta della parte acquirente resa al notaio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19787 depositata il 18 luglio 2024 – Per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito la circostanza che la norma stabilisce che la richiesta in questione deve essere “resa al notaio all’atto della cessione” evidenzia che essa debba essere esplicitata e risultare dalla cessione; si tratta d’altronde di un’opzione di volontà, in quanto atto negoziale incidente sulla determinazione dell’imponibile e sull’entità del tributo da versare, scaturente da una scelta del contribuente

Per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito la circostanza che la norma stabilisce che la richiesta in questione deve essere “resa al notaio all’atto della cessione” evidenzia che essa debba essere esplicitata e risultare dalla cessione; si tratta d’altronde di un’opzione di volontà, in quanto atto negoziale incidente sulla determinazione dell'imponibile e sull'entità del tributo da versare, scaturente da una scelta del contribuente

Articolo 111 del TUIR – Accantonamento delle riserve tecniche obbligatorie da parte delle società che esercitano attività assicurative in ”regime di stabilimento”: concorrenza ai fini del reddito d’impresa delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie ”fino alla misura massima stabilita a norma di legge” – Risposta n. 176 del 21 agosto 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 176 del 21 agosto 2024 Articolo 111 del TUIR - Accantonamento delle riserve tecniche obbligatorie da parte delle società che esercitano attività assicurative in ''regime di stabilimento'': concorrenza ai fini del reddito d'impresa delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie ''fino alla misura massima stabilita a norma di legge'' Con [...]

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