CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 32965 – In tema di imposta di registro, ove la consolidazione dell’usufrutto sia posteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972, pur essendo stata la nuda proprietà acquistata in epoca anteriore esclude l’applicabilità dell’imposta
in tema di imposta di registro, ove la consolidazione dell'usufrutto sia posteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972, pur essendo stata la nuda proprietà acquistata in epoca anteriore, la normativa introdotta con l'articolo 6 della legge n. 60 del 1986, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 2 del 1986, e poi ribadita con l'articolo 80, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 esclude l'applicabilità dell'imposta, riconoscendo il diritto al rimborso, purché entro la data del 20 novembre 1985 risulti presentato il ricorso avverso l'avviso di liquidazione che non sia, pertanto, divenuto definitivo per omessa impugnazione, risultando, in tale ultima ipotesi, insufficiente il ricorso avverso il diniego di rimborso