CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 dicembre 2018, n. 32952 – La bolletta doganale attestante il diritto dell’esportatore al cosiddetto prefinanziamento è titolo di credito rappresentativo di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile nei confronti dell’amministrazione ancora prima di avere effettuato l’esportazione e, quindi, a prescindere da essa
La bolletta doganale attestante, nel caso specifico di esportazione di merci ammesse alle "restituzioni", il diritto dell'esportatore al cosiddetto prefinanziamento (a differenza di altri documenti cartolari, pur ugualmente denominati, attestanti il mero ed eventuale diritto alla restituzione) è titolo di credito (artt. 1992 ss.) rappresentativo di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile nei confronti dell'amministrazione ancora prima di avere effettuato l'esportazione e, quindi, a prescindere da essa. Ne consegue che, in ipotesi di girata di bollette doganali a terzi (banca), il giratario dopo averle incassate, in quanto estraneo al rapporto causale, non è responsabile verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento e della relativa maggiorazione, in luogo del (o insieme col) girante inadempiente all'obbligo di esportare le merci e perciò decaduto dal diritto alle "restituzioni"