TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32268 – Le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni risultano esenti da imposizione (in tutto o limitatamente al 60 per cento della plusvalenza realizzata, a seconda delle caratteristiche soggettive del cedente) e, simmetricamente le minusvalenze risultano indeducibili

la svalutazione così effettuata è indeducibile sia perchè avvenuta nella vigenza della nuova normativa sia perchè non è applicabile l'invocata norma transitoria sopra citata per più ragioni; infatti, la deducibilità della svalutazione realizzata nel biennio successivo all'entrata in vigore della nuova normativa (anni di imposta 2004/2005) è subordinata al fatto che la medesima svalutazione sia stata effettuata e ripresa a tassazione nel biennio precedente all'entrata in vigore della nuova norma (anni 2003 e 2002);

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32258 – L’importo del 2% (ora del 4%) del fatturato riportato nella parcella sia a carico del cliente, sicché il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall’art. 10 del TUIR

l'importo del 2% (ora del 4%) del fatturato riportato nella parcella sia a carico del cliente, sicché il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall'art. 10 del TUIR

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32133 – In caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva

in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. n. 1263 del 2014). Questa giurisprudenza non dubita che l'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32118 – In tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 218/1997, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo

in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 218/1997, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest'ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo (cfr. Cass. n. 28051/2009); inoltre, a norma degli artt. 6 e 9 del D.lgs. n.218/1997, soltanto all'atto del perfezionamento della definizione l'avviso perde efficacia (cfr. Cass. n. 3368/2012; n. 23776/2015 v. anche Cass. n. 13143/2018);

Contratti di locazione di natura transitoria – attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 – Risposta 12 dicembre 2018, n. 105 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 12 dicembre 2018, n. 105 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Contratti di locazione di natura transitoria - attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: Quesito Il sig. [...] (di seguito istante), espone [...]

Agevolazione ACE DL 201/2011 – Trattamento fiscale applicabile alla differenza negativa (bargain purchase) risultante dalla fusione IFRS 3 – Principio di diritto 11 dicembre 2018, n. 16 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Principio di diritto 11 dicembre 2018, n. 16 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - agevolazione ACE DL 201/2011 - Trattamento fiscale applicabile alla differenza negativa (bargain purchase) risultante dalla fusione IFRS 3 La differenza negativa (bargain purchase) che emerge da un’operazione di fusione contabilizzata [...]

AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 11 dicembre 2018, n. 136232/RU – D.M. 6 dicembre 2018 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2018

AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 11 dicembre 2018, n. 136232/RU D.M. 6 dicembre 2018 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2018 L’articolo 3, comma 4, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32092 – In tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta la prova della consapevolezza dell’evasione

in tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e dì aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

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