CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32268 – Le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni risultano esenti da imposizione (in tutto o limitatamente al 60 per cento della plusvalenza realizzata, a seconda delle caratteristiche soggettive del cedente) e, simmetricamente le minusvalenze risultano indeducibili
la svalutazione così effettuata è indeducibile sia perchè avvenuta nella vigenza della nuova normativa sia perchè non è applicabile l'invocata norma transitoria sopra citata per più ragioni; infatti, la deducibilità della svalutazione realizzata nel biennio successivo all'entrata in vigore della nuova normativa (anni di imposta 2004/2005) è subordinata al fatto che la medesima svalutazione sia stata effettuata e ripresa a tassazione nel biennio precedente all'entrata in vigore della nuova norma (anni 2003 e 2002);