TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32428 – Le svalutazioni dei crediti, configuranti componenti negativi del reddito d’impresa e distinzione tra spese di rappresentanza e quelle di pubblicità o di sponsorizzazione

Ai fini della distinzione tra spese di rappresentanza e quelle di pubblicità o di sponsorizzazione, questa Corte ha reiteratamente evidenziato che le prime sono relative ad iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, quelle di pubblicità o di propaganda sono afferenti ad iniziative tendenti, in prevalenza anche se non esclusiva, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o, comunque, dell'attività svolta (Cass., ord. n. 28695 del 2017); a proposito delle spese di sponsorizzazione è stato peraltro anche sottolineato che il soggetto sponsorizzato deve avere effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass., ord. n. 14232 del 2017). Si è anche chiarito che la distinzione tra le une e le altre si riconduce agli obbiettivi perseguiti, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell'impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32417 – I costi per l’acquisizione di diritti televisivi sportivi preordinati all’obiettivo di lungo termine, caratterizzato dalla sottoscrizione di abbonamenti e dalla conquista di clienti, vanno per tale ragione, equiparate ai costi di impianto e di ampliamento, con la connessa possibilità di diluizione in più esercizi come quote di ammortamento

in tema di deduzioni ai fini IRPEG ed IRAP, i costi di natura straordinaria per la loro utilità pluriennale, ai sensi dell'art. 2426, primo comma, numero 5), cod. civ., possono - previo consenso del collegio sindacale ove esistente - essere iscritti nell'attivo, anziché essere imputati in conto economico come componenti negativi del reddito di esercizio in cui sono sostenuti, ove la società ritenga, in base ad una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica, di capitalizzarli in vista di un successivo ammortamento pluriennale invece di far gravare i costi interamente sull'esercizio in cui sono stati sostenuti; tale valutazione, ai fini della graduazione del beneficio, deve tenere conto che l'iscrizione di queste spese all'attivo dello stato patrimoniale è consentita, oltre che dall'utilità pluriennale, di cui siano causa immediata e diretta, anche dalla circostanza che esse non abbiano avuto, come contropartita, l'incremento di valore di specifici beni o diritti anch'essi iscritti all'attivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32411 – Le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro anni successivi

in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici; ne consegue che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda - nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto inadeguatamente motivata l'esclusione delle valide ragioni economiche dell'acquisto, da parte della contribuente, delle azioni di una società estera, benché rientrante in più ampio progetto di riorganizzazione strutturale e funzionale di un gruppo societario di cui la prima era "capogruppo"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32120 – In tema di avviso di accertamento, deve escludersi la nullità della motivazione per il solo fatto che i verbali di atti di indagine di altri stati, su cui può fondarsi legittimamente l’accertamento in materia di IVA, quale imposta armonizzata, non siano stati allegati o riprodotti integralmente, ma siano solo menzionati nel processo verbale di constatazione, regolarmente notificato al contribuente

in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore

Regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti S.a.s. – Risposta 13 dicembre 2018, n. 107 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 dicembre 2018, n. 107 Articoli 9, 54 e 171 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti S.a.s.. Quesito Lo studio associato ALFA è un’associazione tra professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori [...]

AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 13 dicembre 2018, n. 87/E – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati – TAX CREDIT LIBRERIE – art. 1, commi da 319 a 321, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 13 dicembre 2018, n. 87/E Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati - TAX CREDIT LIBRERIE - art. 1, commi da 319 a 321, della [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2018, n. 32257 – Il condono non può che riguardare i debiti e non i crediti, considerato che la sua funzione è solo di consentire un guadagno per l’Erario e non di perseguire finalità transattive o di compensazione dei crediti e dei debiti

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 dicembre 2018, n. 32257 Tributi - Accertamento - Agevolazioni fiscali - Violazioni - Condono tombale Svolgimento del processo Con ricorso del 9 maggio 2007 la C. A. spa ha impugnato un avviso di accertamento relativo a Irpeg, Irap e Iva per l'anno di imposta 2003 emesso in seguito ad [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2018, n. 32254 – In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa, non dall’art. 109 co. 5 (già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa, non dall'art. 109 co. 5 (già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

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