CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32468 – La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame
in caso di società a ristretta base partecipativa, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. Legge 212/2000 e dall'art. 42 d.p.r. 600/1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, in quanto il socio, ai sensi dell'art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi