CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26072 – In tema di imposte sui redditi, qualora l’ufficio accerti induttivamente il reddito con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente è tenuto a fornirne la prova con documentazione idonea a dimostrare l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito
in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile ratione temporis, l'ufficio finanziario è legittimato a risalire, secondo il meccanismo dell'art. 2727 cod. civ., da un fatto noto a quello ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incombendo, invece, sul contribuente l'onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione semplice non corrisponde alla realtà