AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 ottobre 2018, n. 52
Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Patent Box” – licenza software su piattaforma web cloud
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA sviluppa, vende e mette in opera configuratori di prodotti grafici. L’attuale offerta di ALFA consiste in due configuratori di prodotto, regolarmente tutelati dalla normativa in materia di diritto della proprietà intellettuale.
La società ha iniziato a sperimentare l’utilizzo del configuratore e dei relativi archivi su piattaforma web.
I ricavi afferenti l’attività caratteristica della società interpellante possono essere così individuati:
1. quelli riconducibili alla concessione in uso dei software mediante licenza iniziale. Tali software possono essere fisicamente installati nelle postazioni utilizzate dal cliente oppure può essere garantito il loro utilizzo attraverso l’accesso a una piattaforma web cloud. Tale categoria comprende anche l’aggiornamento e l’integrazione dei software con eventuali nuove funzionalità periodicamente introdotte da ALFA;
2. quelli riconducibili alla realizzazione e alla concessione in uso di implementazioni e personalizzazioni dei software sulla base delle specifiche richieste avanzate dal singolo cliente;
3. ricavi aggiuntivi riconducibili ad attività di assistenza e/o manutenzione.
La società istante fa presente di voler optare, a partire dal 1° gennaio 2017, per il regime agevolativo denominato “Patent Box” (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) con riguardo al reddito derivante dalla concessione in uso dei predetti software per i ricavi relativi ai precedenti punti sub 1) e sub 2), al netto dei relativi costi diretti e indiretti.
Ai fini della citata agevolazione, l’interpellante precisa che i software realizzati, per i quali detiene la titolarità dei diritti esclusivi, rispondono ai requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.
Inoltre, specifica di aver svolto internamente fin dall’origine attività di ricerca e sviluppo, svolgendo attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione dei software. Tali attività hanno un diretto collegamento con lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento di valore dei software realizzati.
L’istante chiede se siano agevolabili i proventi di cui ai punti sub 1) e sub 2) derivanti dalla concessione in uso dei software realizzati e delle relative personalizzazioni con particolare riferimento al caso in cui l’utilizzo degli stessi venga garantito attraverso l’accesso a una piattaforma web cloud.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società interpellante precisa che tra le attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software non rientrano quelle attività che configurano una forma puramente strumentale all’utilizzo del software, estranee al perimetro della sua tutela, quali il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud ecc. Tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale. Con riferimento al “canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud”, l’istante nutre perplessità sul fatto che tale precisazione si riferisca:
a) alle attività di ricerca e sviluppo eseguite, ovvero b) ai ricavi conseguiti (ed eventualmente agevolabili) dall’utilizzo del software.
Al riguardo, la società ritiene che, qualora l’amministrazione finanziaria intenda riferirsi alle attività di ricerca e sviluppo eseguite sub a), non potranno essere agevolabili i redditi ritraibili dalla concessione in uso di software a supporto dei quali come attività di ricerca e sviluppo viene unicamente eseguita un’attività di collegamento telematico in cloud.
Viceversa, nel caso in cui l’Agenzia abbia voluto riferirsi ai ricavi conseguiti dall’utilizzo del software sub b), ad avviso dell’interpellante, non risulterebbe di immediata comprensione se la preclusione dettata dalla richiamata risoluzione n. 28/E del 2017 si riferisca ai ricavi derivanti:
i) dalla concessione in uso del software fornito tramite ingresso a una piattaforma cloud;
ii) dai canoni percepiti per la fornitura del mero collegamento in cloud che nulla ha a che vedere con i canoni relativi alla concessione in uso del software.
Sul punto, l’istante esprime il parere che sia da escludere dal beneficio in argomento il mero canone periodico dovuto al collegamento informatico al web cloud di cui all’ipotesi sub ii), servizio che può essere reso da una software house, ma non i canoni dovuti in relazione alla concessione in uso del software.
Infatti, il canone periodico per l’utilizzo del servizio cloud remunera la sola connessione tecnica del software al cloud ed è quindi estraneo al perimetro di tutela del software stesso. Diversamente, i canoni dovuti per la concessione in uso del software, indipendentemente dalla modalità attraverso cui esso viene utilizzato (cd-rom, chiavetta USB, cloud), rientrerebbero nel perimetro della tutela.
In sintesi, quindi, nel presupposto che con l’inciso “canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud” l’amministrazione finanziaria intenda riferirsi ai ricavi conseguiti dall’utilizzo del software, l’istante ritiene che i ricavi derivanti dalla concessione in uso del software il cui utilizzo avviene tramite una piattaforma web cloud, al netto dei relativi costi diretti e indiretti e ferme restando tutte le condizioni e i richiami legislativi individuati dalla citata risoluzione n. 28/E del 2017, siano da considerarsi agevolabili.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare si rappresenta che la presente risposta viene resa nel presupposto assunto acriticamente che l’istante sviluppi programmi per elaboratore originali quali risultato di creazione intellettuale e che lo stesso abbia diritto allo sfruttamento economico del citato software e svolga attività di ricerca e sviluppo.
Al riguardo, il decreto Patent Box dispone all’articolo 8, comma 1, che: “Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’articolo 6, le seguenti attività: (i) la ricerca fondamentale (…); (ii) la ricerca applicata (…); (iii) il design (…); (iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright (…)”.
Nel caso di specie, la società istante chiede se siano agevolabili i proventi derivanti dalla concessione in uso del software realizzato internamente, individuati ai punti sub a) e b) dell’istanza, il cui utilizzo avviene tramite una piattaforma web cloud, in luogo dell’installazione fisica sulla singola postazione di lavoro del cliente.
Al riguardo, con la risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E, richiamata dall’istante, è stato chiarito che, in osservanza al principio OCSE del c.d. nexus approach: “Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6 (…) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright”. Tali attività si collocano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione qualora rappresentino un esercizio esclusivo di una “prerogativa autoriale”.
Nello stesso documento è stato, inoltre, precisato che tra queste attività con prerogativa autoriale non rientrano le attività di formazione del personale, il basic help desk di cd. “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud ecc. fornite dal proprietario del software.
Con riferimento al concetto di “prerogativa autoriale”, si ritiene che lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento del software individuino attività con “prerogativa autoriale” quando contestualmente:
a) possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto;
b) accrescono il valore economico del software;
c) sono finalizzati alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli standard del settore, giuridicamente tutelabile;
d) siano il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni già presenti nel software stesso.
Non essendo presenti tali caratteristiche nel servizio di collegamento informatico al web cloud, si è dell’avviso che lo stesso non configuri un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con prerogativa autoriale e, pertanto, debba essere considerato escluso dal perimetro del regime di favore della c.d. Patent box. Si evidenzia, inoltre, che il canone per l’utilizzo del servizio cloud remunera la sola connessione tecnica del software al cloud. Ciò premesso, fermo restando che – in linea di principio – il reddito ritraibile dalla concessione in uso di un software fornito anche per il tramite di un servizio di collegamento informatico al web cloud è riconducibile al regime agevolativo c.d. Patent Box, si è dell’avviso che quest’ultimo servizio non è assimilabile a un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con prerogativa autoriale. Pertanto, il canone per l’utilizzo del servizio cloud:
– non rientra tra i ricavi agevolabili, qualora incluso nel canone di concessione del software;
– non rappresenta un’attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento nonché all’accrescimento del valore del software stesso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Patent Box - Esercizio dell'opzione per il Nuovo Patent Box in relazione ai medesimi beni immateriali già oggetto dell'opzione per il Vecchio Patent Box in assenza di ruling e dell'esercizio dell'opzione OD - Articolo 6, comma 10, del D.L. n. 146 del…
- Patent box - Somma derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di licenza - Art.1, comma 39 Legge di stabilità 2015 e art.7, comma 4 del D.M. Patent Box 2017 - Risposta n. 67 del 18 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 luglio 2021, n. 20770 - La licenza per l’esercizio del servizio di taxi costituisce il bene essenziale e primario nell’ambito del complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di…
- Maggiorazione della deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (cd. '' Nuovo Patent box'') - Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (''Decreto Patent box'') e ss.mm.ii. - Risposta n. 40 del 9 febbraio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14994 - In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano…
- Regime agevolativo cd. Patent Box di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014 - Il cosiddetto meccanismo di ''recapture'' delle perdite generate in vigenza del regime del Paten Box ai fini della determinazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…