TRIBUTI

Modello F24 – Soppressione del codice identificativo “60” denominato “Garante/terzo datore” – Risoluzione n. 52/E del 7 ottobre 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 52/E del 7 ottobre 2025 Modello F24 - Soppressione del codice identificativo “60” denominato “Garante/terzo datore” Con risoluzione n. 31/E del 23 aprile 2010 è stato attivato il codice identificativo “60” denominato “Garante/terzo datore” per consentire, per i debiti assistiti da garanzia, l’individuazione del soggetto garante in ipotesi di [...]

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione – Risoluzione n. 51/E del 6 ottobre 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 51/E del 6 ottobre 2025 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26340 depositata il 29 settembre 2025 – L’imposta divenuta indetraibile perché afferente a operazioni soggettivamente inesistenti del carattere fraudolento delle quali la contribuente era consapevole non è suscettibile di dar luogo a un componente reddituale fiscalmente rilevante, non essendo l’onere in parola strettamente rappresentativo di un fattore produttivo dell’attività del contribuente medesimo.

L'imposta divenuta indetraibile perché afferente a operazioni soggettivamente inesistenti del carattere fraudolento delle quali la contribuente era consapevole non è suscettibile di dar luogo a un componente reddituale fiscalmente rilevante, non essendo l'onere in parola strettamente rappresentativo di un fattore produttivo dell'attività del contribuente medesimo.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26186 depositata il 25 settembre 2025 – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia, l’inosservanza di tali doveri può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia, l'inosservanza di tali doveri può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26122 depositata il 25 settembre 2025 – Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria

Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria

Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 – Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - Trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione - Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del d.P.R. n. 917 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26179 depositata il 25 settembre 2025 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

Cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) – Articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni – Risposta n. 259 del 2 ottobre 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 259 del 2 ottobre 2025 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets - DTA) - Articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni Con l'istanza [...]

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