TRIBUTI

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, sentenza n. 9188 depositata il 24 ottobre 2023 – La pronuncia con cui la Corte di Giustizia UE dichiara che una disposizione dei Trattati – vale a dire del diritto unionale originario – osta ad una determinata previsione di legge nazionale comporta l’integrale inapplicabilità di quest’ultima ab initio. Per cui va disapplica, in quanto in contrasto con il diritto UE, l’art. 4, comma 5-bis, secondo periodo, d.l. n. 50 del 2017 (“I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”)

La pronuncia con cui la Corte di Giustizia UE dichiara che una disposizione dei Trattati - vale a dire del diritto unionale originario - osta ad una determinata previsione di legge nazionale comporta l’integrale inapplicabilità di quest’ultima ab initio. Per cui va disapplica, in quanto in contrasto con il diritto UE, l’art. 4, comma 5-bis, secondo periodo, d.l. n. 50 del 2017 (“I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”)

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29619 depositata il 25 ottobre 2023 – In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un’istanza di rimborso d’imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l’Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall’Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all’originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso

In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29513 depositata il 24 ottobre 2023 – Ai fini IRAP è soggetto passivo pure l’imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo

Ai fini IRAP è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29509 depositata il 24 ottobre 2023 – L’IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l’imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed e’, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo

L'IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed e', quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo

Trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 Trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) SOMMARIO: Premessa 1. Quadro tecnico-giuridico di riferimento 1.1 Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo 1.2 Il quadro unionale in materia di cooperazione [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29505 depositata il 24 ottobre 2023 – Società contribuente con sede in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990 e normativa sugli aiuti cd. “de minimis”

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 29505 depositata il 24 ottobre 2023 Tributi - Istanza di rimborso delle imposte - Società contribuente con sede in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell'anno 1990 - Silenzio-rifiuto - Impugnazione - Normativa sugli aiuti cd. "de minimis" - Autocertificazione - Soggetti che svolgono attività di [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28469 depositata il 12 ottobre 2023 – In tema di classamento, la rendita catastale, che non è il fatto costitutivo di alcuna obbligazione tributaria, ma il risultato di un procedimento di tipo accertativo, strumentale alla determinazione del valore economico di un bene, rilevante ai fini di una pluralità d’imposte, ha un efficacia illimitata nel tempo, ma non definitiva, per cui, come all’Ufficio finanziario va riconosciuto, oltre il termine di 12 mesi di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il potere d’intervenire per rettificare la rendita proposta dal contribuente, quest’ultimo può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l’art. 53 Cost., un’imposizione falsata nei presupposti

In tema di classamento, la rendita catastale, che non è il fatto costitutivo di alcuna obbligazione tributaria, ma il risultato di un procedimento di tipo accertativo, strumentale alla determinazione del valore economico di un bene, rilevante ai fini di una pluralità d'imposte, ha un efficacia illimitata nel tempo, ma non definitiva, per cui, come all'Ufficio finanziario va riconosciuto, oltre il termine di 12 mesi di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il potere d'intervenire per rettificare la rendita proposta dal contribuente, quest'ultimo può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l'art. 53 Cost., un'imposizione falsata nei presupposti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28460 depositata il 12 ottobre 2023 – In tema d’ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74 nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita

In tema d'ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74 nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita

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