CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29505 depositata il 24 ottobre 2023
Tributi – Istanza di rimborso delle imposte – Società contribuente con sede in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990 – Silenzio-rifiuto – Impugnazione – Normativa sugli aiuti cd. “de minimis” – Autocertificazione – Soggetti che svolgono attività di impresa – Acquisizione del fascicolo di ufficio telematico – Trattazione della causa in pubblica udienza – Rinvio
Rilevato che
1. La società contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 37, comma 2 e 38, comma 4, per il 90% delle imposte pagate dalla stessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’aver avuto, la detta società contribuente, sede in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990.
2. La C.t.p. di Siracusa, con sentenza n. 1614/05/2016, accoglieva il ricorso della contribuente, dichiarando il diritto della stessa al rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991, 1992, pari a Euro 38.130,69 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con esclusione del rimborso Iva.
3. Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia e resisteva la parte vittoriosa con controdeduzioni.
4. Con sentenza n. 8207/04/2021, depositata in data 22 settembre 2021, la C.t.r. adita accoglieva il gravame sul presupposto che i soggetti esercenti attività d’impresa fossero esenti dai benefici di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Contro la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’ufficio ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del (…), per la quale sono state depositate memorie da entrambe le parti, richiedendo anche la difesa erariale la discussione in pubblica udienza.
Considerato che
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, art. 107 e 108 TFEU (ndr art. 107 e 108 TFUE) e della decisione della Commissione Europea del 04/08/2015 n. C 2015-5549 final” la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che “per effetto del combinato disposto L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, e della decisione C.E. del (…) n. C (2015) 5549 final, la richiesta di rimborso non è applicabile a soggetti che svolgono attività di impresa, per cui la previsione normativa contenuta nella legge nazionale viola il disposto normativo dell’art. 108, par. 3, del TFUE ed e’, quindi, incompatibile con il mercato interno perché si configura come un illegittimo aiuto di Stato”.
2. Va premesso che la società contribuente, in ricorso, deduce di dover di rientrare nei parametri stabiliti dalla normativa sugli aiuti cd. “de minimis” non soltanto perché il rimborso richiesto ammonta ad Euro 38.130,69 ma anche perché ha allegato all’atto di appello una autocertificazione (riscontrata anche dall’Agenzia delle Entrate in controricorso) dalla quale si evince che il ricorrente non ha usufruito di ulteriori aiuti di Stato. Ciò a riprova della spettanza del rimborso.
3. Orbene, dato atto dell’indirizzo non univoco sul valore di tale autocertificazione nei giudizi aventi per oggetto istanza di rimborso interferenti con i limiti del “cd. de minimis”, il Collegio ritiene opportuna l’acquisizione del fascicolo di ufficio telematico e la trattazione della causa in pubblica udienza, in relazione a detta questione (per motivo dunque diverso da quello sollecitato nell’istanza della difesa erariale, riferito, in realtà, a questione relativa all’ottemperanza, non pertinente con l’oggetto della presente controversia).
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di ufficio telematico e la trattazione della causa in pubblica udienza.
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