TRIBUTI

Circolare n. 15 del 9 giugno 2023 dell’Agenzia delle Dogane – Accise sui prodotti energetici – D.Lgs. n. 504/95, art. 23, comma 12 – D.M. 17 maggio 2023 del vice ministro dell’economia e delle finanze – Prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale a seguito di sospensione dell’autorizzazione – Condizioni di applicazione

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 15 del 9 giugno 2023 Accise sui prodotti energetici - D.Lgs. n. 504/95, art. 23, comma 12 - D.M. 17 maggio 2023 del vice ministro dell’economia e delle finanze - Prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale a seguito di sospensione dell’autorizzazione - Condizioni di applicazione Ha trovato [...]

Rete di vendita di generi di monopolio e prodotti liquidi da inalazione – Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla sussistenza di pendenze fiscali – Ulteriori indicazioni – AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 14 del 8 giugno 2023

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 14 del 8 giugno 2023 Rete di vendita di generi di monopolio e prodotti liquidi da inalazione - Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla sussistenza di pendenze fiscali – Ulteriori indicazioni La disciplina relativa al rilascio e rinnovo di concessioni e autorizzazioni per la vendita di generi di [...]

Delegato alla gestione e addetto alla vendita dei prodotti di cui all’art. 62-quater commi 1-bis, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 13 dell’ 8 giugno 2023

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 13 dell' 8 giugno 2023 Delegato alla gestione e addetto alla vendita dei prodotti di cui all’art. 62-quater commi 1-bis, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Come noto, l’art. 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), come modificato dall’articolo 1, comma [...]

Delegato alla gestione e addetto alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione – AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 297136/RU del 7 giugno 2023

AGENZIA delle DOGANE - Determinazione n. 297136/RU del 7 giugno 2023 Delegato alla gestione e addetto alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione Articolo 1 Addetto alla vendita con facoltà di sostituzione durante le temporanee assenze 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, il [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 15749 depositata il 5 giugno 2023 – Anche nel regime del reverse charge o inversione contabile il diritto di detrazione dell’imposta relativa ad un’operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un’evasione dell’IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s’iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA

Anche nel regime del reverse charge o inversione contabile il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15570 depositata il 1° giugno 2023 – In tema di iva, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia

In tema di iva, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8-bis, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest’ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8-bis, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15539 depositata il 1° giugno 2023 – I beni ammessi in franchigia sono importati in condizioni tali che non possono né competere effettivamente con le analoghe produzioni comunitarie né compromettere il gettito fiscale degli Stati membri”. Sicché, interpellata sull’interpretazione di disposizioni del reg. CE n. 918/83, la giurisprudenza unionale ha evidenziato che gli “obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione al momento dell’adozione (di tale) regolamento (…) consist(eva)no nel semplificare, da un lato, lo stabilimento della nuova residenza nello Stato membro e, dall’altro, il lavoro delle autorità doganali di tale Stato membro

I beni ammessi in franchigia sono importati in condizioni tali che non possono né competere effettivamente con le analoghe produzioni comunitarie né compromettere il gettito fiscale degli Stati membri". Sicché, interpellata sull'interpretazione di disposizioni del reg. CE n. 918/83, la giurisprudenza unionale ha evidenziato che gli "obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione al momento dell'adozione (di tale) regolamento (...) consist(eva)no nel semplificare, da un lato, lo stabilimento della nuova residenza nello Stato membro e, dall'altro, il lavoro delle autorità doganali di tale Stato membro

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