TRIBUTI

Proroga al 20 luglio dei versamenti per i in scadenza al 30 giugno per i contribuenti soggetti ad ISA e forfettari

Con l'ormai consueto comunicato stampa il Ministero delle Finanze annuncia l'emanazione di un provvedimento normativo che prorogherà  per i soggetti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023: entro il 20 luglio 2023, senza [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15552 depositata il 1° giugno 2023 – L’esenzione dall’IVA della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni: il potere del fornitore di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in seguito a tale spedizione o trasporto, il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

L'esenzione dall'IVA della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni: il potere del fornitore di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in seguito a tale spedizione o trasporto, il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15549 depositata il 1° giugno 2023 – La previsione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 52, comma 3, lett. b), (ndr d.lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b) ) riconosce il diritto all’esenzione solo ai soggetti autoproduttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che la consumano direttamente per sé. Qualora l’Amministrazione finanziaria non ha fornito una corretta interpretazione del dato normativo, non per questo è possibile escludere il diritto alla riscossione dell’imposta, opportunamente temperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi

La previsione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 52, comma 3, lett. b), (ndr d.lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b) ) riconosce il diritto all'esenzione solo ai soggetti autoproduttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che la consumano direttamente per sé. Qualora l'Amministrazione finanziaria non ha fornito una corretta interpretazione del dato normativo, non per questo è possibile escludere il diritto alla riscossione dell'imposta, opportunamente temperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 31, sentenza n. 117 depositata il 20 marzo 2023 – L’estinzione della società si perfeziona dalla data di iscrizione della cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 175/2014 che all’art. 28, comma 4, ha disposto la sopravvivenza della società estinta, ai soli fini fiscali, per la durata di un quinquennio dall’avvenuta cancellazione

L'estinzione della società si perfeziona dalla data di iscrizione della cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 175/2014 che all'art. 28, comma 4, ha disposto la sopravvivenza della società estinta, ai soli fini fiscali, per la durata di un quinquennio dall'avvenuta cancellazione.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguriaa, sezione n. 1, sentenza n. 190 depositata il 9 marzo 2023 – In tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.

In tema d'IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX4", sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d'attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 4, sentenza n. 901 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione

In tema di IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15530 depositata il 1° giugno 2023 – In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta – secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé

In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé

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