CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15549 depositata il 1° giugno 2023 – La previsione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 52, comma 3, lett. b), (ndr d.lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b) ) riconosce il diritto all’esenzione solo ai soggetti autoproduttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che la consumano direttamente per sé. Qualora l’Amministrazione finanziaria non ha fornito una corretta interpretazione del dato normativo, non per questo è possibile escludere il diritto alla riscossione dell’imposta, opportunamente temperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi