CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2020, n. 15506 – Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del di. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 29, comma 2, della I. n. 428 del 1990 è il fornitore