TRIBUTI

Apparecchi di ortopedia ­ ausili ­ sussidi tecnici e informatici ­ aliquota IVA applicabile – Risposta n. 564 del 18 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 564 del 18 novembre 2022 Apparecchi di ortopedia ­ ausili ­ sussidi tecnici e informatici ­ aliquota IVA applicabile Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO  ALFA (in seguito, ''ALFA'', ''Società'' o ''Istante'') dichiara di esercitare attività di distribuzione e commercializzazione di prodotti, [...]

Integratori alimentari ­ aliquota IVA applicabile – Risposta n. 563 del 18 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 563 del 18 novembre 2022 Integratori alimentari ­ aliquota IVA applicabile Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO  ALFA (in seguito, ''ALFA'', ''Società'' o ''Istante'') distribuisce sul mercato l'integratore alimentare denominato ''Z'' (di seguito anche ''Prodotto''), fabbricato da altra società. L'Istante esibisce il [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 28827 depositata il 4 ottobre 2022  – La presentazione della dichiarazione integrativa non incide sulla decorrenza del termine per l’esercizio del diritto al rimborso, che, ai sensi dell’art. 38, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, inizia in ogni caso dal versamento dell’imposta totalmente o parzialmente non dovuta

La presentazione della dichiarazione integrativa non incide sulla decorrenza del termine per l’esercizio del diritto al rimborso, che, ai sensi dell’art. 38, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, inizia in ogni caso dal versamento dell’imposta totalmente o parzialmente non dovuta

Corte di Cassazione sentenza n. 28808 depositata il 4 ottobre 2022 – Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudizio, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile ai fini della soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto

Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudizio, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile ai fini della soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto

Corte di Cassazione sentenza n. 28804 depositata il 4 ottobre 2022 – Il presupposto impositivo della TIA è individuabile nella detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un’area o di locali suscettibili di produrre rifiuti, presupposto che deve essere provato. La motivazione perplessa, connotata da affermazioni contrastanti, e per certi versi incomprensibili, che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

Il presupposto impositivo della TIA è individuabile nella detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un’area o di locali suscettibili di produrre rifiuti, presupposto che deve essere provato. La motivazione perplessa, connotata da affermazioni contrastanti, e per certi versi incomprensibili, che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

Corte di Cassazione ordinanza n. 28743 depositata il 4 ottobre 2022 – In tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa e la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio

In tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa e la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio

Corte di Cassazione sentenza n. 28735 depositata il 4 ottobre 2022 – La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto alla prima fatturato dal consorziato, nel rispetto dei principi certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo

La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto alla prima fatturato dal consorziato, nel rispetto dei principi certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo

CORTE di CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza n. 12190 depositata il 14 giugno 2016 – La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Costituisce questione di merito l’accertamento in ordine ai rapporti intercorsi tra la società consortile e la consorziata nell’assegnazione dei lavori o servizi ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse. Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto alla prima fatturato dai consorziato, nel rispetto dei principi certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo

La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Costituisce questione di merito l'accertamento in ordine ai rapporti intercorsi tra la società consortile e la consorziata nell'assegnazione dei lavori o servizi ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse. Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto alla prima fatturato dai consorziato, nel rispetto dei principi certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo

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