TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2021, n. 37018 – In tema di imposta di successione, il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, di cui all’art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e s., e con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa

In tema di imposta di successione, il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, di cui all'art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e s., e con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36583 – L’IVA infra Gruppo venendo in rilievo una procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, in quanto consente compensazioni infragruppo altrimenti escluse, è necessario, ai fini dell’adesione al relativo regime, che il contribuente manifesti espressamente di volersene avvalere con espressa dichiarazione di volontà, senza che possa darsi l’equipollenza di alcun comportamento concludente

L'IVA infra Gruppo venendo in rilievo una procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, in quanto consente compensazioni infragruppo altrimenti escluse, è necessario, ai fini dell'adesione al relativo regime, che il contribuente manifesti espressamente di volersene avvalere con espressa dichiarazione di volontà, senza che possa darsi l'equipollenza di alcun comportamento concludente

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 novembre 2021, n. C-334/20 – Un soggetto passivo può detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un’operazione soggetta all’IVA, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo

Un soggetto passivo può detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un’operazione soggetta all’IVA, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36577 – In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall’art. 13, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 471 del 1997, riguarda solo l’ipotesi dell’inosservanza (lieve) rispetto all’originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d’imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall’Ufficio

In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall'art. 13, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 471 del 1997, riguarda solo l'ipotesi dell'inosservanza (lieve) rispetto all'originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d'imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall'Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997 ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione ivi prevista

Riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme liquidate in forma anticipata dell’indennità NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio – INPS – Circolare 26 novembre 2021, n. 178

INPS - Circolare 26 novembre 2021, n. 178 Riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme liquidate in forma anticipata dell’indennità NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Attuazione dell’articolo 1, comma 12, della [...]

Commercio elettronico indiretto – Cessioni di beni tramite incaricati alla vendita – Risposta 25 novembre 2021, n. 793 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 25 novembre 2021, n. 793 Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Cessioni di beni tramite incaricati alla vendita Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. L'istante [...]

Articolo 21 del decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567 – Gruppo IVA – Garanzie in ipotesi di gruppi societari – Risposta 25 novembre 2021, n. 792 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 25 novembre 2021, n. 792 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 21 del decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 novembre 2021, n. 36362 – In tema di imposte sui redditi sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente

In tema di imposte sui redditi sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente

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