TRIBUTI

Superbonus – criteri per il raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Risposta 24 novembre 2021, n. 791 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 novembre 2021, n. 791 Superbonus - criteri per il raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L' Istante intende effettuare un [...]

Cedolare secca sugli affitti. Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – Risposta 24 novembre 2021, n. 790 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 novembre 2021, n. 790 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Cedolare secca sugli affitti. Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante dichiara di avere sottoscritto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 novembre 2021, n. 36546 – In tema di accertamento tributario, «il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato, il cui accertamento è precluso al giudice tributario

In tema di accertamento tributario, «il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato, il cui accertamento è precluso al giudice tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2021, n. 36548 – La violazione del principio di non contestazione, non potendosi tale vizio impugnare sotto il profilo della violazione di legge, bensì deducendo e allegando i fatti che sarebbero stati omessi dal giudice del merito nella valutazione degli atti di causa, ovvero le violazioni della legge processuale; Inoltre trattandosi di sentenza c.d. «doppia conforme», nel ricorso devono essere indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

La violazione del principio di non contestazione, non potendosi tale vizio impugnare sotto il profilo della violazione di legge, bensì deducendo e allegando i fatti che sarebbero stati omessi dal giudice del merito nella valutazione degli atti di causa, ovvero le violazioni della legge processuale; Inoltre trattandosi di sentenza c.d. «doppia conforme», nel ricorso devono essere indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2021, n. 35874 – Allorquando a questa Corte si richieda di accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, e, dunque, di operare anche quale giudice del fatto esaminando direttamente gli atti di causa, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato

Allorquando a questa Corte si richieda di accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, e, dunque, di operare anche quale giudice del fatto esaminando direttamente gli atti di causa, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2021, n. 36213 – Un comportamento del contribuente palesemente antieconomico costituito da un rilevante rapporto deficitario tra valore complessivo dei costi sostenuti e i ricavi dichiarati integra le gravi incongruenze che legittimano l’applicazione degli studi di settore

Un comportamento del contribuente palesemente antieconomico costituito da un rilevante rapporto deficitario tra valore complessivo dei costi sostenuti e i ricavi dichiarati integra le gravi incongruenze che legittimano l'applicazione degli studi di settore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2021, n. 36075 – Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2021, n. 36019 – In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’imposta non può in alcun modo farsi discendere – anche sul piano probatorio – dal solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l’inerenza dell’operazione all’impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell’I.V.A. corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all’attività dell’impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza

In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'imposta non può in alcun modo farsi discendere - anche sul piano probatorio - dal solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza dell'operazione all'impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell'I.V.A. corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all'attività dell'impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza

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