CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5126 depositata il 27 febbraio 2025 – Il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta sul valore aggiunto anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione
Il contribuente può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta sul valore aggiunto anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione