TRIBUTI

Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Risposta n. 58 del 3 marzo 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 58 del 3 marzo 2025 Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Con l'istanza [...]

Applicabilità delle disposizioni sull’imposta di bollo di cui al d.P.R. 642 del 1972 ai contratti di finanziamento (cd. Subsidy Contract) che trovano fondamento giuridico su accordi tra due diversi Stati europei e sono sottoposti alla normativa europea per l’erogazione di contributi a valere sui fondi strutturali – Risposta n. 57 del 3 marzo 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 57 del 3 marzo 2025 Applicabilità delle disposizioni sull'imposta di bollo di cui al d.P.R. 642 del 1972 ai contratti di finanziamento (cd. Subsidy Contract) che trovano fondamento giuridico su accordi tra due diversi Stati europei e sono sottoposti alla normativa europea per l'erogazione di contributi a valere sui [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sezione 1, sentenza n. 352 depositata il 6 novembre 2024 – In base all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’istanza di rimborso può essere presentata non solo nell’ipotesi di errore materiale, ma in ogni caso di versamento indebito per l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di pagamento, anche se conseguente ad un comportamento volontario del contribuente

In base all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’istanza di rimborso può essere presentata non solo nell’ipotesi di errore materiale, ma in ogni caso di versamento indebito per l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di pagamento, anche se conseguente ad un comportamento volontario del contribuente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4157 depositata il 18 febbraio 2025 – L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità … ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle», come quella prevista dal citato art. 30 della l. n. 724/1994.

L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità … ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle», come quella prevista dal citato art. 30 della l. n. 724/1994.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4151 depositata il 18 febbraio 2025 – L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone»; inoltre, ha stabilito che «L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle»

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone»; inoltre, ha stabilito che «L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle»

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 3770 depositata il 14 febbraio 2025 – Ai fini della deducibilità dei costi per la determinazione del reddito d’impresa non è sufficiente che l’attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa, incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare che un’operazione, anche apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore

Ai fini della deducibilità dei costi per la determinazione del reddito d'impresa non è sufficiente che l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione, anche apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore

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