COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI – Sentenza 24 giugno 2013, n. 158
Disposizioni tributarie di carattere generale – Decesso del contribuente – Generalità degli eredi – Comunicazione ex art. 65 del d.p.r. n. 600/1973 – Modalità
Fatto
Con ricorso depositato il 14/1/2013 la sig.ra D.G. residente a Bari al corso (…), quale erede di D.C., ricorreva contro l’Agenzia delle entrate Dir. Prov. di Bari ed Equitalia Sud spa avverso l’intimazione di pagamento n. 01420129050045802000 per Irpef, Irap ed Iva anno 2000 per l’importo di € 16.182,92 notificata al de cuius D.C..
Parte ricorrente eccepiva:
1- Nullità dell’intimazione per inesistenza dell’atto presupposto. La cartella di pagamento presupposto dell’intimazione di cui sopra non risulta notificata alla ricorrente. La mancata notifica della cartella comporta la nullità dell’intimazione per intervenuta decadenza e prescrizione stante il decorso dei termini relativi al 2000.
2- Nullità della cartella e dell’intimazione per violazione degli articoli 65 dpr 600/73 e 6 L. 212/2000. Il debitore iscritto a ruolo sig. C.D. è deceduto in data 10/10/2005 ed in data 9/10/2005 è stata presentata la denunzia di successione. L’art.65, co.2, del dpr 600/73 prevede nell’ipotesi in cui gli eredi hanno comunicato le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale che la notifica degli atti impositivi deve essere effettuata direttamente a loro. Sta di fatto che né la cartella notificata il 17/11/2006 né l’intimazione notificata il 22/8/2012 sono state notificate agli eredi ma sempre al de cuius. C’è inoltre violazione dell’art.6 dello Statuto del contribuente il quale prevede che “l’A.F. deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati …”.
3- Difetto di motivazione. L’intimazione di pagamento è priva di motivazione.
4- In trasmissibilità delle sanzioni agli eredi, ex art. 8 dlgs 472/97. L’art. 8 del Dlgs 472/97 prevede l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. In data 21/2/2013 l’Ufficio impositore depositava proprie controdeduzioni confermando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Fa presente di aver provveduto allo sgravio parziale del ruolo relativamente alle sanzioni intrasmissibili agli eredi ai sensi dell’art.8 del Dlgs 472/97; eccepisce in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva relativamente alle eccezioni relative ai vizi propri dell’atto impugnato. Con ordinanza n. 63/11/13 depositata in data 15/3/2013 questa Commissione accoglieva l’istanza di sospensione. All’odierna pubblica udienza, presenti le parti che si richiamano ai propri atti, sentito il relatore, la Commissione decide come da dispositivo.
Motivi della decisione
Osserva la Commissione che le doglianze della ricorrente hanno fondamento per cui il ricorso va accolto. Avverso l’intimazione di pagamento la ricorrente ha proposto ricorso/reclamo ai sensi dell’art.17 bis del Dlgs 546/92. L’intimazione fa riferimento alla cartella di pagamento emessa a seguito del controllo ex art.36 bis del dpr 600/73, anno d’imposta 2000. L’Ufficio ha provveduto, in fase di mediazione, allo sgravio parziale del ruolo relativamente alle sole sanzioni intrasmissibili agli eredi ai sensi dell’art.8 del Dlgs 472/97. La cartella di pagamento è stata notificata il 17/11/2006 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non opposta. Sia la cartella che l’intimazione di pagamento sono state notificate al de cuius e non agli eredi in violazione del 2° comma dell’art.65 del dpr e dell’art. 6 della L. 212/2000. Tale eccezione è fondata e va pertanto t accolta. Una puntualizzazione degli avvenimenti con le rispettive date appare opportuna per verificare la legittimità degli adempimenti: in data 10/10/2005 avviene il decesso del contribuente, il 9/10/2006 è presentata la dichiarazione di successione, il 17/11/2006 è notificata la cartella di pagamento, mentre in data 22/8/2012 è notificata l’intimazione di pagamento. L’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, riconosce che la notificazione impersonale e collettiva agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto, è possibile solo se l’Amministrazione finanziaria è stata messa al corrente dell’avvenuto decesso.Ad avviso di tale indirizzo, l’Ufficio tributario viene a conoscenza della morte del contribuente mediante comunicazione degli eredi, prevista dal comma 2 dell’art.65, oppure, mediante altri mezzi la dichiarazione di successione o la dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi. Occorre infatti rilevare che il legislatore non ha prescritto particolari formalità di adempimento dell’onere di comunicazione(posto a carico degli eredi), onde per cui può attribuirsi rilevanza giuridica ad ogni forma di comunicazione-informazione (ricevuta dall’Ufficio) e dalla quale risultino il decesso del contribuente e le generalità degli eredi. La questione, circa la conoscenza degli atti già in possesso della pubblica amministrazione, è stata valutata e risolta dalla Suprema Corte nella sentenza n.10659 del 7/7/2003, nell’ambito della quale, la conoscenza giuridica, da parte dell’A.F., è stata parificata alla comunicazione effettuata per mezzo della dichiarazione di successione. Tale arresto appare conforme ai principi generali dell’ordinamento e perfettamente in linea con le indicazioni dell’art. 6 della L.212/2000, oltre che conforme al dettato della L. 241/90. Il richiamato art. 65 dispone che, in caso di decesso del contribuente destinatario, la cartella di pagamento o l’intimazione vada notificata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione di detto decesso utilizzando le forme ivi previste, e che, viceversa, in caso di mancanza della comunicazione, la cartella vada notificata agli eredi collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo. Ebbene, nel caso di specie, nessuna delle due formalità è stata rispettata. A fronte di tali risultanze, non può che dichiararsi la nullità della notificazione dell’intimazione di pagamento opposta, avvenuta in violazione delle previsioni normative sopra richiamate. Riguardo al difetto di motivazione va rilevato che lo stesso risponde pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo, necessario e sufficiente per l’esatta individuazione della pretesa tributaria. Considerata la complessità della questione, appare equo compensare le spese di giustizia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
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