Commissione Tributaria Regionale per la Liguria Sezione 4 Sentenza del 16/11/2016 n. 1316

imposta di registro, ipotecaria e catastale – Agevolazione prima casa

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA

L’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Genova, propone appello contro la sentenza numero 20 della commissione tributaria provinciale di Genova, depositata il 12 maggio 2014. Il procedimento ha ad oggetto l’imposta di registro, ipotecaria e catastale con riferimento all’acquisto di un’unità immobiliare da parte di C. P., con fruizione delle agevolazioni “prima casa”.

Più nel dettaglio, la signora C. provvedeva ad acquistare una unità immobiliare in Genova in data 10 aprile 2006 e in data 26 luglio 2010, prima che decorressero cinque anni dall’acquisto, donava la quota di un mezzo di proprietà indivisa della detta unità immobiliare al figlio D. C.

L’ufficio territoriale di Genova provvedeva a contestare la decadenza dalla agevolazione “prima casa” con riferimento alla quota del diritto di proprietà oggetto di donazione, notificando al contribuente avviso di liquidazione ed erogazione di sanzione, portante la liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni.

Sul ricorso della C., la commissione tributaria provinciale ha ritenuto che la ratto della norma applicata dall’ufficio territoriale fosse quella di impedire comportamenti speculativi e che nel caso di specie la donazione di una singola quota e la permanenza della residenza nell’alloggio evidenziavano l’assenza di qualsiasi intento speculativo, rendendo inapplicabile la decadenza dal beneficio.

Contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Genova, come si detto, ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la ratio legis delle agevolazioni sulla “prima casa” sia da ricercarsi nell’intento di creare le condizioni per facilitare per tutti i contribuenti l’acquisto di almeno di un immobile di proprietà e dunque rappresenta uno strumento di attuazione del superiore principio di uguaglianza sociale, non essendo in alcun modo evidenziato il riferimento a condotte speculative o meno da parte del contribuente. Evidenza, poi, il mancato acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale, entro un anno dall’alienazione dell’immobile oggetto della agevolazione.

Si è costituita in giudizio P. C., chiedendo il rigetto dell’appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione oggetto della presente controversia può sintetizzarsi nei seguenti termini:

– se la cessione (a titolo gratuito) di una quota indivisa di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa” entro cinque anni dall’acquisto comporti la decadenza dalla predetta agevolazione per la quota di immobile ceduta.

La risposta non può che essere positiva; sul punto non esistono precedenti specifici, in quanto le poche pronunce si riferiscono a casi in cui il contribuente non aveva mantenuto la proprietà dell’abitazione oggetto di cessione e nemmeno le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate forniscono indicazioni perfettamente aderenti al caso concreto; si veda la Risoluzione del 16/02/2006 n. 31, in cui si affrontava il problema della rivendita di una quota parte come unità abitativa indipendente (fattispecie della quale non è dubbia la decadenza dal beneficio, attesa la idoneità della porzione di casa ceduta a costituire di per se’ un’altra unità abitativa, mentre nel caso in questione la contribuente aveva mantenuto la residenza nell’immobile senza che vi fossero alterazioni nella sua consistenza).

Ciò nonostante, la soluzione non cambia anche nel caso di cessione parziale di una quota indivisa dell’immobile per li semplice fatto che il contribuente che cede una quota di proprietà dell’immobile acquistato mediante agevolazione, si trova nella medesima posizione di colui che acquista solo una quota di comproprietà dell’immobile; in questo secondo caso è pacificamente ammessa la fruizione delle agevolazioni, laddove ne ricorrano tutte le condizioni, ma, evidentemente, nei soli limiti della quota acquistata. Nel caso del soggetto che acquisti l’intero e poi rivenda una quota nel quinquennio, si verifica sostanzialmente un riconoscimento tacito della sufficienza per le proprie esigenze abitative di prima casa di una quota minore dell’immobile e perciò è a tale minor quota che deve essere riferita l’agevolazione prevista dall’ordinamento.

Che possano essere fatte salve le cessioni infra quinquennali che non siano caratterizzate da intenti speculativi è affermazione che non può essere condivisa in quanto contrastante nettamente con il dato normativo, il quale prevede la decadenza non solo per gli atti a titolo oneroso (e non solo in caso di realizzazione di plusvalenza, pertanto anche se venduti in perdita), ma anche per quelli a titolo gratuito, ove l’intento speculativo è evidentemente da escludere.

Peraltro, l’impostazione del giudice di primo grado e della difesa della C. sconta un errore di fondo, che è quello di ritenere sanzionabile la condotta del soggetto che adibisce a propria abitazione principale un immobile di cui possiede solo una quota di comproprietà; invero, lo Stato in questo caso riconosce comunque l’esigenza primaria dell’abitazione, ma evidentemente solo nei limiti delle risorse utilizzate per l’acquisto che, dovendosi fare riferimento a quanto avvenuto nel quinquennio, non possono che essere quelle originarie (in sede di acquisto), depurate delle dismissioni nel frattempo avvenute; per quanto riguarda la sanzione applicata, essa va a punire il contribuente non per la scelta di acquistare una semplice quota dell’immobile, bensì per il mancato rispetto dell’impegno al mantenimento quinquennale dell’immobile nella sua integralità.

Consegue a quanto esposto l’accoglimento dell’appello, sussistendo fondati motivi per la compensazione delle spese, attesa la complessità dei temi trattati.

P.Q.M.

in riforma dell’impugnata decisione, accoglie l’appello dell’ufficio, spese compensate.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio della IV Sezione della Commissione Tributaria Reg ionale, in data 20 settembre 2016.