COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 328 sez. III depositata il 29 gennaio 2019
Diritti d’autore – Prestazioni professionali – Deduzione forfettaria del 25 per cento – Sussiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate ha proposto appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 11251/2017, depositata il 9/05/2017, con la quale è stato rigettato (con condanna alle spese) il ricorso presentato da B.B., avverso l’avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato in data 26/6/2014, dell’importo di € 9.333,00 per maggiore IRPEF 2009, e relativi addizionali, interessi, sanzioni e spese, avendo la CTP ritenuto illegittimo l’avviso fondato sul mancato riconoscimento del diritto del contribuente ad usufruire della riduzione forfettaria del 25%, prevista dall’art. 54, comma 8 TUIR, per i proventi derivanti dalle opere dell’ingegno, in relazione ai corrispettivi ricevuti dall’INPDAP dalla R. comprensivi della cessione ai committenti del diritto di utilizzo, sfruttamento e diffusione delle opere d’ingegno prodotte.
A sostegno del gravame l’appellante ufficio evidenzia che:
– l’accertamento è stato emesso ex art. 41-bis DPR n. 600/73 a seguito dell’incrocio tra i dati dichiarati dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi mod. 730 per l’anno di imposta 2009 e i dati dichiarati dai sostituti di imposta nei rispettivi modelli 770;
– i compensi erogati al B. dalla R., per € 6.420,00, e dall’INPDAP, per € 60.000,00, sono confluiti nell’ammontare dei compensi da lavoro autonomo non derivanti da attività professionale dichiarati dal contribuente nel rigo D3 del 730/2009 con una deduzione pari al 25%, laddove i sostituti di imposta avevano dichiarato nei rispettivi 770 i medesimi proventi come imponibili in misura piena escludendo, quindi, nei confronti del percipiente il diritto alla deduzione ex art. 54, comma 8, del TUIR;
– la contestazione dell’addizionale regionale operata dall’Ufficio che, secondo l’assunto del B., non avrebbe tenuto conto delle trattenute operate dai sostituti di imposta nei relativi CUD, è in contrasto con l’assunto che trattasi di singole opere dell’ingegno riguardanti specifici settori, resi a titolo di diritto d’autore;
– il contribuente, a fronte di due richieste inoltrate dall’Ufficio di fornire elementi istruttori, ha fornito documentazione non esaustiva.
L’appellato si è costituito e ha depositato controdeduzioni in cui ribadisce che:
– dai contratti, come ritenuto in sentenza, si evince inequivocabilmente che gli incarichi espletati hanno coinvolto la proprietà intellettuale del contribuente;
– nelle certificazione dei sostituti di imposta tra le prestazioni svolte dal contribuente viene indicato il “diritto d’autore”;
– la esatta qualificazione di un pagamento, peraltro, non è di esclusiva competenza del datore di lavoro, né l’errore dei sostituti di imposta, consistito nel non calcolare a monte la riduzione forfettaria prevista dalla normativa, può valere a far ritenere non applicabile la deduzione forfettaria delle spese nella misura del 25%;
– l’attività svolta presso l’INPDAP e la R. è attività intellettuale volta a fornire singoli contributi scritti di carattere divulgativo, qualificabili come opere dell’ingegno ai sensi dell’art. 2575 c.c.;
– l’avviso di accertamento non ha considerato gli acconti versati dal ricorrente nel 2009 a titolo di Addizionale Comunale all’IRPEF, pari a € 1.263,36.
In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello non è meritevole di accoglimento.
I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono disciplinati dal codice civile, artt. 2575-2583. Ai sensi dell’articolo 2575 c.c. ricadono nell’ambito applicativo del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla musica, alla pittura, alle arti figurative, alla letteratura, all’architettura, al teatro, alla cinematografia e all’ambito culturale in genere, qualunque sia il modo e la forma attraverso cui si esprimano.
La normativa tributaria in materia di diritti d’autore riguarda i diritti patrimoniali che possono costituire oggetto di trasferimento (oneroso o gratuito) ad eventuali terzi interessati. Più precisamente, in tale ultimo caso sono oggetto di trasferimento la facoltà di pubblicazione e di utilizzazione economica: in buona sostanza, la possibilità di trarre dall’opera tutte le utilità di cui essa sia capace. I profili impositivi inerenti al trasferimento dei diritti d’autore attengono unicamente alla sfera dei diritti patrimoniali, per i quali è possibile scegliere diverse modalità di trasferimento. Diverse sono le forme di collaborazione possibili nel settore delle prestazioni intellettuali, si pensi, a titolo esemplificativo, ai rapporti di commissione ovvero ai contratti d’opera.
Sotto il profilo tributario tali redditi possono essere classificati tra i redditi di lavoro subordinato, tra i redditi di lavoro autonomo, tra i redditi diversi ovvero tra i redditi d’impresa; ciò in funzione del rapporto intercorrente tra l’alienante e chi acquista il diritto patrimoniale, della condizione soggettiva dell’alienante e della natura stessa della prestazione.
I diritti di autore, in particolare, vengono classificati come redditi di lavoro autonomo quando risultano conseguiti direttamente dagli autori, come redditi diversi quando sono stati acquisiti a titolo gratuito o oneroso, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quando sono stati conseguiti nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure come redditi di impresa se conseguiti nell’esercizio di una attività commerciale.
I diritti di autore, considerati redditi di lavoro autonomo, come nel caso di specie, usufruiscono di un abbattimento forfettario a titolo di deduzione forfettaria delle spese pari al 25%, che viene elevata al 40% se il percettore ha un’età inferiore a 35 anni in base all’articolo 54 c. 8 secondo periodo DPR 917/86 (“… I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell’art. 53, sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni”).
I diritti di autore, considerati redditi diversi, godono parimenti di un abbattimento del 25%, al pari di quello spettante all’autore, se sono stati acquisiti a titolo oneroso.
Nel caso in esame l’appellante ufficio ha posto a base dell’accertamento la discrasia tra i dati dichiarati dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi mod. 730 per l’anno di imposta 2009, applicando la deduzione forfettaria della percentuale del 25% sui proventi imponibili, e i dati dichiarati dai sostituti di imposta nei rispettivi modelli 770 per il medesimo anno, calcolando la base imponibile del compenso senza operare la deduzione forfettaria.
Tale discrasia, invero, come ben evidenziato dal Giudice di prime cure, non consente di ritenere per ciò solo le prestazioni d’opera intellettuale del B. in favore dell’INPDAP e della R. estranee al settore delle opere dell’ingegno. Le prestazioni professionali oggetto dei contratti in esame ricadono all’evidenza, nell’ambito del concetto giuridico di creatività intellettuale, intesa come sviluppo di un tema o di un’idea e configurano pertanto opere dell’ingegno. Il contratto con l’INPDAP così come quelli con la R. afferiscono all’utilizzazione di opere dell’ingegno che il contribuente ha ceduto a titolo oneroso. L’art. 5 del contratto con l’INPDAP fa espresso riferimento ai diritti di utilizzazione e a quelli connessi di carattere patrimoniale acquisiti dall’INPDAP sulle opere prodotte dal B. in esecuzione del contratto, ai sensi della legge sulla protezione del diritto d’autore n. 633 del 22/4/1941.
Lo stesso dicasi con riferimento a tutti e sette i contratti intercorsi con la R. nel 2009 (all.ti A-G), dove al punto 3) si conviene espressamente che, per effetto delle pattuizioni anche economiche definite nel contratto la R. acquisisce, ai sensi della legge sul diritto di autore sopra citata, la proprietà esclusiva e perpetua dei risultati dell’esecuzione e dell’opera oggetto del contratto e tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento. L’incertezza interpretativa valorizzata nell’atto di appello risulta smentita inequivocabilmente dai contratti di prestazione d’opera intellettuale e da quanto convenuto espressamente tra le parti.
Alta luce delle considerazioni che precedono merita conferma la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell’appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l’appello dell’Ufficio, che condanna alle spese di lite liquidate in euro 2.500.
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