COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Perugia – Sentenza n. 218 del 13 giugno 2017
PROCESSO TRIBUTARIO – MANCANZA IN ATTI DELLA PROCURA ALLE LITI – SANABILITA’ IN CORSO DI CAUSA – LIMITI TEMPORALI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) impugnato l’avviso di accertamento notificato dal comune di Spoleto in data 25/11/2014 con cui è stata richiesta l’Ici per l’anno 2009 in relazione ad un area fabbricabile, per Euro 495,00 oltre sanzioni.
Il ricorrente deduceva infondatezza dell’avviso di accertamento per errata attribuzione del valore venale al terreno, dato che si tratta per la maggior parte di terreno in perequazione e quindi, seppure il proprietario è titolare del diritto di costruire, di fatto non può edificare se l’area soggetta a perequazione non raggiunge il limite minimo dell’indice di edificabilità.
Il comune di Spoleto si costituiva in giudizio e ribadiva la legittimità dell’avviso di accertamento in quanto anche le aree in perequazione sono edificabili a tutti gli effetti.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso ritenendo l’avviso di accertamento carente di motivazione.
Appella il comune di Spoleto e deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il difetto di motivazione, che comunque non sussiste, non era stato eccepito dal ricorrente; ribadisce nel merito la legittimità dell’avviso.
L’appellato si è costituito in giudizio e deduce preliminarmente inammissibilità dell’appello per essere stato sottoscritto da avvocato privo di delega; infatti il sindaco ha conferito delega all’avv. G. M., ma l’appello benché intestato all’avv. G. M. e all’avv. M. P. è sottoscritto solo da quest’ultima.
Deduce inoltre che il direttore C.G., delegante il funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento, è stato dichiarato decaduto dall’incarico con provvedimento del Tar dell’Umbria del 10/06/2016; eccepisce anche la mancanza di sottoscrizione autografa del funzionario delegato S.R., né l’ente accertatore può avvalersi delle norme riferite alla natura informatica dell’atto, perché trattasi di atto cartaceo, come dimostrato dal timbro a stampa apposto; con successiva memoria illustrativa ha riproposto anche i motivi nel merito.
Il comune di Spoleto ha presentato memoria integrativa nella quale è stata apposta a margine la procura speciale anche in favore dell’avv. P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l’eccezione di inammissibilità dell’appello non è fondata. Infatti si osserva in primo luogo che il D.Dirig. n. 21 del 15 marzo 2016incaricava sia l’avv. M. che l’avv. P. di rappresentare il comune di Spoleto nel giudizio di appello; inoltre in data 07/12/2016 è stata depositata una memoria illustrativa a margine della quale viene rilasciata formale procura alle liti a favore anche dell’avv. P..
E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che l’eventuale mancanza in atti della procura alle liti possa essere sanata in corso di giudizio e, comunque, entro il termine eventualmente assegnato a tale fine dal giudice ai sensi dell’art. 182 c.p.c. (cfr. Cass. 23166/2014; Cass. 9217/2010).
Ciò premesso l’appello del comune di Spoleto merita accoglimento.
La sentenza impugnata è viziata da nullità per ultrapetizione; infatti ha deciso la controversia pronunciandosi su una domanda che non era stata proposta dalle parti (il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento) e sulla quale quindi non si è sviluppato alcun contraddittorio, in violazione dell’art. 112 c.p.c..
Infatti il ricorso introduttivo del contribuente conteneva un unico motivo di ricorso “Infondatezza dell’avviso di accertamento per errata attribuzione del valore venale attribuito dal comune di Spoleto e conseguentemente della base imponibile” e nessuna deduzione o critica è stata sollevata in primo grado con riferimento alla motivazione dell’avviso.
Ciò premesso si osserva che con l’atto di costituzione in giudizio la parte appellata propone dei motivi di nullità del provvedimento impugnato che sono inammissibili in quanto dedotti per la prima volta nel presente grado di appello, in violazione dell’art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992.
Si tratta delle eccezioni relative alla decadenza dell’incarico del dirigente delegante il funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento e di quella relativa alla mancanza di sottoscrizione autografa del funzionario delegato; si osserva peraltro che il comune ha dimostrato che il funzionario firmatario del provvedimento impugnato (dott. S.R.) è stato designato responsabile dei tributi in forza di deliberazione di giunta comunale e non con un provvedimento a firma di un dirigente poi decaduto. Parte appellata si duole poi, per la prima volta nella presente sede, della mancanza o carenza di motivazione del provvedimento impugnato, nonché del suo contrasto con provvedimenti relativi ad altre annualità o ai comproprietari del medesimo terreno; anche tali eccezioni e deduzioni sono inammissibili ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il contribuente, infine, ha sinteticamente riproposto con una memoria illustrativa i motivi nel merito della corretta individuazione del valore venale; la Commissione ritiene tuttavia non fondati tali motivi di ricorso.
Il valore venale del terreno è stato individuato sulla base dei valori soglia per zone omogenee determinati dal comune con apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. n. 446 del 1997; nella determinazione dei c.d. valori soglia sono stati al contempo adottati tutti i possibili correttivi in diminuzione e le percentuali di riduzione in considerazione di condizioni particolari, ivi compreso l’iter di perfezionamento dello strumento urbanistico e l’effettiva potenzialità edificatoria dell’area.
In conclusione in riforma della sentenza appellata si respinge il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento impugnato; si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’appello. Spese compensate.
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