CONFERENZA STATO, REGIONI E PROVINCE – Accordo 25 maggio 2017, n. 86/CSR
Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta del 25 maggio 2017;
VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato- Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
VISTO l’accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”, sancito da questa Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2013 con atto rep. n. 1/CSR;
VISTA la nota in data 22 marzo 2017 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo sull’aggiornamento delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;
VISTA la nota del 27 marzo 2017 con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
RILEVATO che, ai fini dell’esame di detto documento, è stata convocata una riunione a livello tecnico, il 26 aprile 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso l’avviso tecnico favorevole al perfezionamento dell’Accordo da parte di tutte le Regioni, fatta eccezione per la Regione Lombardia che ha espresso avviso negativo sul punto 14 della bozza di documento di linee guida;
RILEVATO altresì che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 4 maggio 2017 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;
CONSIDERATO che nell’odierna di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo, condizionato all’accoglimento delle proposte di modifica del documento in epigrafe contenute nell’allegato A) al presente atto;
ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
Considerati:
– il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni;
– la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante “Disciplina delle cooperative sociali”;
– il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 recante “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale” convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
– la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e in particolare l’articolo 18;
– il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
– la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante “Tirocini formativi e dì orientamento. D.M. 142 del 25/3/98”;
– il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
– la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni;
– il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
– la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante ’’Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
– il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni;
– il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
– la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
– il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
– l’Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 5 agosto 2014, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;
– l’Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 22 gennaio 2015, sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione”;
– il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
– il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
– il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
– il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
TENUTO CONTO
– che la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
PREMESSO CHE
– al fine di qualificare l’istituto e di limitarne gli abusi, si concorda sui seguenti principi:
- a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;
– le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell’ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;
– le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell’ambito delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13, a verificare l’effettiva efficacia delle presenti Linee guida.
Il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
CONVENGONO QUANTO SEGUE
- di aggiornare e sostituire con le seguenti “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” parte integrante del presente accordo (Allegato B) le Linee guida già approvate da questa Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2013 (Atto rep. n. 1/CSR);
- che le regioni e province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo;
- che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’applicazione delle Linee guida nell’ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;
- che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all’articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- che dall’applicazione delle presenti Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92
Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza esprime avviso favorevole all’accordo, condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di modifica:
– Riformulare l’articolo 2, comma 2 nel seguente modo:
“La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.
Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.”.
– Riformulare l’articolo 14, ultimo comma, nel seguente modo:
“Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell‘I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.”.
Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92
Premessa
Le Linee guida approvate con l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 hanno definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurriculari.
A seguito dell’adozione delle Linee guida, tutte le Regioni e Province autonome hanno disciplinato la materia, la cui competenza spetta in via esclusiva alle Regioni e Province autonome.
Con le presenti Linee guida si intende rivedere, aggiornare od integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l’attuazione della misura “Tirocini”’ nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, nonché in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del Jobs Act, in particolare laddove invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.
Come le Linee guida del 24 gennaio 2013, anche le presenti sono state definite tenendo conto non soltanto dell’evoluzione normativa ma anche dei provvedimenti e delle disposizioni europee in materia di tirocini.
La Commissione europea nell’ambito della strategia Europa 2020 ha posto fra le sue priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso al mercato del lavoro.
La promozione di tirocini di buona qualità viene considerata elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 poiché agisce sulla fluidità della transizione scuola-lavoro ed incrementa la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani.
Per queste ragioni il Consiglio dell’Unione europea ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in materia con la Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini (“A quality framework for traineeships”) del 10 marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio.
Nella Raccomandazione, che definisce il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”, vengono individuati gli standard minimi di qualità che i Paesi dell’Unione europea sono chiamati ad adottare nell’ambito delle rispettive normative in materia di tirocini: garantire la stipula di un contratto scritto di tirocinio; prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e di formazione; assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti; individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte; stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio; prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini.
Sotto questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini extracurriculari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell’Unione europea, ma prevede elementi di tutela e garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio dell’Unione europea.
- Oggetto delle Linee guida
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
Le Linee guida indicano taluni standard minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela.
Oggetto delle presenti Linee guida sono i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
- a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.
Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:
- I) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- II) i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
III) i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
- IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all’Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante “linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;
Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di:
– i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all’Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione”;
Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
- Durata del tirocinio
La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari:
- non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c), d);
- non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durala minima è ridotta ad un mese.
Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante c al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso dì gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto.
Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.
- Soggetti promotori
I tirocini di cui al paragrafo 1), lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di Regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l’elenco:
– servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
– istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM;
– istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
– fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
– centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
– comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
– servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
– istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
– soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto;
– Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ANPAL, in accordo con le regioni e province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l’indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. In accordo con le Regioni e Province Autonome, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.
Per l’attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi quattro alinea del presente paragrafo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l’indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).
- Soggetti ospitanti
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.
Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.
Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:
– licenziamento per superamento del periodo di comporto;
– licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
– licenziamento per fine appalto;
– risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
- Condizioni di attivazione
Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.
I tirocinanti non possono:
– ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
– sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
– sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
II tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio.
Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durala massima prevista al paragrafo 2. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.
- Limiti numerici e premialità
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa del soggetto ospitante e definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.
Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:
– le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
– le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
– le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.
Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l’attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.
Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:
– un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
– due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
– tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
– quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.
Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui al paragrafo 1, quinto capoverso, lettera e).
- Modalità di attivazione
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:
– obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
– modalità di attivazione;
– valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
– monitoraggio;
– decorrenza e durata della convenzione.
Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l’indicazione degli obbiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all’allegato l, che identifichi, inter alia, la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l’indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico-Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.
Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell’allegato 2, anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 11.
I tirocini di cui alle presenti Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.
II presente paragrafo costituisce riferimento aggiornalo per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all’Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.
- Garanzie assicurative
Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l’onere delle coperture assicurative.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.
- Modalità di attuazione
Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza e dell’apprendimento nel tirocinio.
In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:
– favorire l’attivazione del l’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
– fornire un’informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
– individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
– provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
– promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e monitoraggio;
– segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondali motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
– contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
I compiti del soggetto ospitante sono:
– stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
– trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
– designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
– garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto;
– mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
– assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
– collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 11.
II tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.
Ai sensi del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dei soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all’unità operativa.
La disciplina che l’ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicava nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.
- Tutorship
Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:
– elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
– coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
– monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
– provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
– acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFl. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicala al tirocinante e al soggetto promotore.
Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
– favorisce l’inserimento del tirocinante;
– promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
– aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l’intera durata del tirocinio;
– collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 11.
Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
– definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;
– garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;
– garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta dal tirocinante.
- Attestazione dell’attività svolta
Al termine del tirocinio, sulla base del PFl e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all’allegato 3. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico-Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
Ai fini del rilascio dell’Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFl.
Sia il Dossier individuale sia l’Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
Il PFI, il Dossier individuale e l’Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale. Le Regioni che prevedono già il rilascio di attestazioni finali di tirocinio potranno mantenere le proprie procedure adattandole al processo e agli strumenti qui indicati.
- Indennità di partecipazione
Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34-36, della legge n. 92 del 2012 e corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tate periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l’indennità.
L’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista dalle discipline regionali.
Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stame, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
- Monitoraggio
Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso c per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post-tirocinio.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ANPAL promuovono il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell’attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ANPAL, con il supporto di Inapp e Italia Lavoro, predispongono annualmente un report nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell’attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell’attivazione di tirocini in specifici periodi dell’anno.
- Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione, le Regioni e le Province Autonome provvedono ad inserire apposite norme sanzionatone per i seguenti casi.
Per le violazione non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell’organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi.
In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi.
L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitarle anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).
Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell’I.N.L.. Nello specifico verranno approntale opportune misure alle a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.
- Disposizioni finali e transitorie
Le Regioni e Province autonome, laddove necessario, recepiscono con propri alti le presenti linee guida entro 6 mesi dalla data di adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Allegato
(Testo dell’allegato)