AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 giugno 2020, n. 172
Contributi erogati a parziale ristoro delle spese sostenute per canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio nel territorio della Regione istante.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Regione istante (di seguito anche “Regione)” chiede un parere in merito al trattamento fiscale applicabile ai contributi previsti dall’articolo 15 bis della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84.
Tale disposizione prevede che la Regione possa approvare bandi per la concessione di contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio nel territorio regionale per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale.
In attuazione di tale disposizione, la competente struttura regionale sta predisponendo un’iniziativa, denominata “House and Work”, destinata alle persone fisiche disoccupate/inoccupate, anche extracomunitarie, in possesso delle competenze e delle esperienze necessarie per partecipare a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che abbiano ricevuto un’offerta di lavoro in qualità di dipendenti altamente qualificati a tempo pieno presso un’impresa industriale o un centro di ricerca con unità operativa nella Regione, oppure, che siano assegnatari di una borsa di studio con finalità di ricerca.
I soggetti richiedenti devono essere in possesso della laurea magistrale, o specialistica, oppure di un titolo straniero equivalente, che permetta loro di svolgere l’attività di ricerca. Possono richiedere il contributo i soggetti che, all’atto della domanda e per tutto l’anno solare precedente, non siano e non siano stati né domiciliati né residenti nel territorio regionale, oppure, titolari (anche se in modo non esclusivo) di un diritto reale di godimento della proprietà su un immobile situato nella Regione. Non possono richiedere il contributo i soggetti che ricevono un’offerta di lavoro da parte di un’impresa industriale o un centro di ricerca presso i quali avevano già stipulato un contratto di lavoro nel quinquennio antecedente la data della domanda del contributo.
Ai beneficiari sarà concesso un contributo in denaro, per un periodo massimo di 3 anni, di importo pari al 75 per cento del canone indicato nel contratto di locazione, per il periodo di assunzione (almeno 6 mesi) indicato nel contratto di lavoro dell’impresa o del centro di ricerca, oppure, per il periodo di durata (almeno 6 mesi) della borsa di studio con finalità di ricerca.
Dalla documentazione integrativa trasmessa il 23 gennaio 2020, risulta che il contributo non potrà, comunque, superare i seguenti importi massimi indicati nel bando:
– 450 euro mensili e 16.200 euro nei tre 3 anni, per persona singola o coppia;
– 550 euro mensili e 19.800 euro nei 3 anni, per coppia con figli.
Il contributo sarà revocato, con recupero di quanto già erogato a favore dei beneficiari, nei seguenti casi:
– interruzione ingiustificata dell’attività di ricerca da parte del beneficiario;
– non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
– mancato pagamento anche solo di una mensilità di affitto o risoluzione del contratto d’affitto;
– mancato rispetto degli impegni assunti dai beneficiari sulla base di quanto previsto all’articolo 8 del bando.
Nel caso di cessazione o di interruzione dell’attività dell’impresa o del centro di ricerca o di cessazione del rapporto di lavoro o della borsa di studio, invece, il contributo non sarà revocato, ma ne verrà interrotta l’erogazione.
Ciò posto, la Regione chiede di chiarire quale sia il regime fiscale applicabile ai fini della tassazione diretta ai predetti contributi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Regione istante ritiene che, alla luce di quanto disposto dall’art. 15 bis della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, i benefici, qualificati dallo stesso legislatore quali “contributi”, rientrino nella sfera dei contributi pubblici disciplinati dall’articolo 12 della legge 241 del 1990 e, pertanto, non rientrano né tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, né tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al successivo articolo 50.
Parere dell’agenzia delle entrate
Ai sensi dell’articolo 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, Tuir), costituisce presupposto di tassazione il “possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamente indicate nel successivo articolo 6: ” redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi”.
Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.
In applicazione di tale principio, con la risoluzione 22 novembre 2010, n.119/E, è stato precisato che i voucher di conciliazione, erogati alle persone fisiche al fine di acquisire un servizio di assistenza familiare, come la cura di anziani e minori, che consenta di conciliare i fabbisogni formativi e/o le esigenze lavorative con quelle dei familiari, non sono riconducibili alle ipotesi reddituali previste dal Tuir e, dunque, i relativi rimborsi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nel caso di specie, da quanto descritto nell’istanza, la Regione, in attuazione dell’articolo 15-bis della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, intende attivare un’azione per attrarre nel territorio regionale ricercatori e dipendenti altamente qualificati.
In particolare, l’intervento si concretizzerebbe nell’erogazione di un contributo da corrispondere a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo dalle predette categorie di persone, che trasferiscano il proprio domicilio nella Regione per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale. Al riguardo, si ritiene che tale contributo, corrisposto per finalità generali perseguiti dall’ente erogatore, in relazione alle spese di alloggio sostenute dal beneficiario non sia riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir (posto che tra l’ente erogatore e il beneficiario non sussiste alcun rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del medesimo Testo Unico e, pertanto, non concorra alla formazione della base imponibile del beneficiario.
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