CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2017, n. 20827
Fondi di previdenza complementare – Trasferimento della posizione previdenziale maturata – Diritto – Sussiste – Fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore della legge delega del 15 novembre 1992 – Irrilevanza delle caratteristiche strutturali dei fondi: a capitalizzazione individuale, a ripartizione o a capitalizzazione collettiva – Deroga solo qualora siano dimostrati problemi di tenuta di equilibrio tecnico del fondo
Rilevato
che con sentenza in data 27.4 – 11.7.2012 (nr. 544/2012) la Corte d’appello di Ancona ha confermato, per quanto in questa sede rileva, la sentenza del Tribunale di Urbino (nr. 325/08 del 18-19 novembre 2008) che aveva dichiarato il diritto del ricorrente M.C. al trasferimento dal F.P.P.B.N.L. ad altro fondo di previdenza complementare – fondo P. – dei contributi versati dalla B.N.L. (in misura percentuale della sua retribuzione annua), condannando il fondo ad operare il trasferimento (per un valore di € 15.021,12);
che avverso tale sentenza il F.P.P.G. BNL/BNP P.I. – già F.P.P.B.N.L. – (in prosieguo: il F.P.) ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese M.C. con controricorso;
Considerato
che il F.P. ha dedotto:
– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 co. 1 nr. 3 cod. proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 10 D.Lgs. 21 aprile 1993 nr. 124 nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: ha censurato la sentenza per avere ritenuto la applicabilità dell’art. 10 co. 3 D.Lgs. 124/1993 (norma che consente al dipendente di ottenere il trasferimento della posizione previdenziale maturata presso un fondo pensione) ai fondi pensione preesistenti alla data di entrata in vigore della legge nonché per avere esteso tale applicazione retroattiva non solo ai fondi pensione che operavano con il sistema «a capitalizzazione» (id est: con la formazione di conti individuali) – unico previsto dalla legge 124/1993 – ma anche a quelli regolati o con un sistema «a ripartizione» (nel quale non vi erano, cioè, conti individuali) o con un sistema misto (con affluenza sul conto individuale solo di una parte dei contributi versati), quale nella fattispecie applicato;
con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 18 D.Lgs. 21 aprile 1993 nr. 124, sempre in punto di ritenuta applicabilità dell’art. 10 citato ai fondi preesistenti alla entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’ art. 10 del D.Lgs. 21 aprile 1993 nr. 124 ancora quanto alla ritenuta applicabilità della norma a tutti i sistemi di gestione dei fondi pensione ed, in particolare, a quello «a prestazione definita» oggetto di causa;
che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;
che, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 477 del 14/1/2015, hanno statuito che «il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10, (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, comma 1, lett. v) si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore della legge delega (15 novembre 1992), quali che siano le loro caratteristiche strutturali e quindi non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva» evidenziando come tale soluzione sia coerente non solo con il dato letterale della norma, per l’assenza di espressioni idonee a fondare una differenziazione di trattamento ma anche con la ratio dell’intervento, inteso ad assicurare, in conformità ai principi della legge delega, «i più elevati livelli di copertura previdenziale»; le Sezioni Unite hanno anche evidenziato che tale interpretazione non è smentita ma ulteriormente comprovata dal successivo D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 20 e dal DM di attuazione (D.M. 10 maggio 2007, n. 62) in quanto la nuova disciplina (che non prevede esenzioni in relazione alla struttura del fondo, ma si limita a dare facoltà alla COVIP di consentire deroghe molto circoscritte solo qualora siano dimostrati problemi di tenuta di equilibrio tecnico del fondo) comprova ulteriormente l’insussistenza di un’impossibilità tecnica di garantire la portabilità nell’ambito dei fondi preesistenti e l’insussistenza di una incompatibilità di sistema tra portabilità e fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva;
che le spese vengono compensate per essere intervenuta la citata decisione delle Sezioni Unite in pendenza di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
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