CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 agosto 2017, n. 20319
Tributi locali – IMU – Accertamento – Seconda rata – Pagamento parziale e tardivo
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso d’accertamento in rettifica, con il quale il comune di Battipaglia, con riferimento all’anno d’imposta 2013, contestava l’omessa denuncia ed il pagamento parziale e tardivo della seconda rata IMU. La società contribuente contestava l’atto impositivo, in quanto inidoneo a giustificare il preteso credito tributario, con particolare riferimento al fatto che gli immobili in corso di costruzione potessero essere assoggettati al tributo in carenza di almeno uno dei due presupposti e cioè, l’ultimazione degli stessi ovvero la loro utilizzabilità.
La CTP rigettava il ricorso della società contribuente e la CTR ne confermava la decisione.
Propone ricorso la società contribuente sulla base di due motivi, mentre il comune non ha spiegato difese scritte.
Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, la società ricorrente denuncia da una parte, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/92, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011 e della risoluzione n. 8 del 22.2013 del Dip. Finanze del Min. dell’economia, dall’altra, omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul medesimo profilo di censura, in quanto, in buona sostanza, ad avviso della società contribuente, l’accatastamento costituirebbe una presunzione relativa e non assoluta di ultimazione e utilizzo dell’immobile, suscettibile di essere superata dalla prova contraria, a carico della parte contribuente, in ordine alla reale e diversa situazione di fatto.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
L’articolato motivo di censura è manifestamente infondato, ex art. 360 bis c.p.c.
Infatti, in tema di ICI – ma le stesse considerazioni valgono pure per l’IMU, in virtù dello specifico rinvio effettuato dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/11, ai criteri di determinazione della base imponibile ICI -, ai fini dell’assoggettabilità ad imposta dei fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 504/92, della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia iscritto ancora in catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale, per assoggettare il bene all’imposta (Cass. n. 15177/10, 8781/15).
Il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all’imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio), v. Cass. n. 16215/10.
Infine, il secondo motivo è, altresì, inammissibile, per i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” (Cass. n. 5528/14).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte del Comune impositore, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.