CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2018, n. 23983
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Istanza di rimborso – Notificazione – Agevolazioni fiscali – Residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del 1990
Ragioni della decisione
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;
La CTR della Sicilia — sezione staccata di Siracusa – con sentenza n. 579/16/2016, depositata l’11 febbraio 2016, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. S.S., deceduto il quale si erano costituiti in giudizio gli eredi menzionati in epigrafe, avverso la decisione della CTP di Siracusa, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio — rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso che il ricorrente, lavoratore dipendente, residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del 1990, aveva chiesto per la quota pari al 90% delle imposte pagate in relazione all’IRPEF, oggetto di ritenute per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, nel quale convergono due diversi ordini di censure.
Gli intimati non hanno svolto difese.
1. Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione del contribuente a richiedere il rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro del medesimo, giacché la ratio dell’intervento legislativo doveva intendersi nel senso che il predetto rimborso spettasse in via esclusiva al sostituto d’imposta che aveva assolto gli obblighi tributari. In relazione a diverso profilo l’Agenzia delle Entrate lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del contribuente e, per esso dei suoi eredi, al rimborso del 90% dell’IRPEF oggetto di ritenuta nel triennio di riferimento, atteso che dal tenore del citato art. 1, comma 665 della l. n. 190/2014 solo che ha versato ha diritto al rimborso e non anche chi abbia subito ritenute.
Il motivo è manifestamente infondato.
1.1. Va, in primo luogo, richiamato ed ulteriormente ribadito l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che muove da Cass. sez. unite nn. 15031 e 15032 del 26 giugno 2009, secondo cui «in tema di rimborso sulle imposte dei redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente le somme assoggettate a ritenuta (“cd. sostituito”)» (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 29 luglio 2015, n. 16105; Cass. sez. 5, 28 giugno 2007, n. 14911; Cass. sez. 5, 12 marzo 2014, n. 5653; Cass. sez. 5, 4 ottobre 2017, n. 23142), «rimanendo quest’ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di che trattasi» (Cass. sez. 5, n. 17472 e n. 17473 del 14 luglio 2017; Cass. sez. 6-5, ord. 22 febbraio 2018, n. 4291), al riguardo dovendo escludersi il diverso, ma non vincolante, parere contenuto nella risoluzione menzionata dalla ricorrente Amministrazione.
Da ultimo detto principio ha trovato avallo da parte del legislatore che, con l’art. 16 octies,comma 1, lett. b), del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, ha modificato l’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, specificando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, […] che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, […] al rimborso di quanto indebitamente versato», sono compresi i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»;
donde l’ulteriore affermazione dell’anzidetto principio alla stregua delle ulteriori pronunce di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6- 5, ord. nn. 29889, 29900, 29901, 29902, 29903, 29904 e 29906 del 13 dicembre 2017), che hanno altresì chiarito che le modalità, in relazione al limite di spesa fissato dal medesimo art. 16 octies della citata l. n. 123/2017, di concreta erogazione dei rimborsi, rimesso dalla norma primaria a provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, esulano dall’ambito della definizione della presente controversia, venendo in rilievo eventuali questioni su consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle Entrate solo in fase esecutiva e/o di giudizio di ottemperanza (cfr. ancora Cass. sez. 6-5, ord. 14 marzo 2018, n. 6213).
1.2. Legittimamente ancora la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto al rimborso nella misura del 90% delle somme oggetto di ritenuta IRPEF per il periodo di riferimento, avendo la decisione in questa sede impugnata pronunciato in conformità a consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 1° ottobre 2007, n. 20641; si vedano,tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 12 giugno 2012, n. 9577; Cass. sez. 6-5, ord. 2 maggio 2013, n. 10242; Cass. sez. 6-5, ord. 10 settembre 2014, n. 19037, quest’ultima riferita ai rimborsi per i residenti nelle province del Molise e della Puglia colpiti dal sisma del 2002, oltre alle già citate Cass. ord. n. 22906/17 e Cass. ord. n. 4291/18), senza che siano stati prospettati argomenti idonei a mutare il suddetto orientamento, avendo peraltro il legislatore, con il menzionato art. 16 octies della l. n. 123/2017, riconosciuto che il diritto al rimborso opera anche in favore di chi abbia versato le imposte per dette annualità in misura integrale, attraverso il rimborso di quanto indebitamente versato in eccedenza al 10 per cento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
2. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese.
3. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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