CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2019, n. 6512
Tributi – ICI – Avviso di accertamento – Elementi obbligatori – Motivazione – Qualificazione di alcuni terreni edificabili sulla base di una variante al PRG – Attribuzione di identico valore a tutti i terreni – Motivazione non congrua
Premesso che
1) la s.p.a. Consorzio Enti Pubblici (C.E.P.), concessionaria del servizio di riscossione delle entrate tributarie del Comune di Gallicano nel Lazio, ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio in data 24 febbraio 2014, numero 1085, con la quale è stato annullato l’avviso di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) notificato da essa ricorrente a A.R.S. con riguardo ad alcuni terreni qualificati come edificabili da una variante al piano regolatore generale adottata dal Comune di Gallicano nel Lazio ed in corso di approvazione da parte della Regione;
2) la commissione ha ritenuto l’avviso illegittimo per carenza di motivazione in quanto facente riferimento, per la stima del valore dei terreni, ad una perizia nella quale “non è stata fatta alcuna differenziazione tra i suoli effettivamente edificabili e quelli astrattamente edificabili in quanto interessati dalla variante di PRG in corso di istruttoria presso gli uffici regionali [né] è stata effettuata alcuna differenziazione tra i vari terreni essendo stato determinato per gli stessi un valore unitario uguale senza tener conto delle eventuali situazioni di fatto o vincolistiche che potevano riguardare i singoli terreni inseriti nella variante”;
3) il ricorso per cassazione è affidato a due motivi con i quali la C.E.P. lamenta, rispettivamente, falsa applicazione degli artt. 3 della I. 7 agosto 1990, n. 241 e 7 della L. 27 luglio 2000, n.212, per avere la commissione errato nell’affermare che l’avviso non era motivato in quanto la perizia sulla scorta della quale era stato emesso non faceva distinzione tra terreni inclusi e non inclusi nella variante laddove invece detta perizia era riferita proprio ai terreni edificabili inclusi nella variante e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché “eccesso di potere” per avere la commissione, da un lato, ipotizzato sussistere, malgrado la contribuente non ne avesse data alcuna prova, particolari situazioni di fatto o particolari vincoli caratterizzanti i terreni in questione e, dall’altro lato, annullato l’avviso invece di limitarsi, se del caso, a rideterminare il valore dei terreni;
4) la contribuente non ha svolto difese;
Considerato che
1) i due motivi di ricorso, suscettivi di esame congiunto in quanto connessi, sono fondati posto che, quand’anche la perizia di stima richiamata nella motivazione dell’avviso di accertamento fosse riferita, come si legge nella sentenza impugnata, a tutti i terreni del Comune ed avesse attribuito a tutti i terreni edificabili un’identico valore, l’avviso, al contrario di quanto affermato nella medesima sentenza, sarebbe comunque dotato di motivazione potendosi eventualmente dire che è fondato su motivazione non congrua laddove particolari “situazioni di fatto o vincolistiche”, caratterizzanti specificamente i terreni di proprietà della contribuente rispetto agli altri ed incidenti specificamente sul loro valore, fossero state – non, come si ritiene nella sentenza impugnata, ipotizzabili, ma – allegate e provate dalla medesima contribuente;
2) il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto dell’originario ricorso della contribuente;
3) le spese del merito sono compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda processuale;
4) le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;
compensa le spese del merito;
condanna A.R.S. a rifondere alla società ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 500,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
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